Art. 8 Comunita' del Parco e competenze 1. La comunita' del Parco, a norma dell'art. 17, comma 1 della legge regionale n. 28/1994 e' cosi' composta: a) il presidente pro tempore della Provincia di Potenza o suo delegato; b) i sindaci pro tempore dei comuni indicati all'art. 1 o loro delegati; c) i presidenti delle comunita' locali nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco. 2. Le competenze e l'attivita' della comunita' del Parco sono regolate dall'art. 17 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e sono le seguenti: a) svolge funzioni consultive e propositive ed esprime il parere obbligatorio sul piano per il parco e sul regolamento del parco, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, su altre questioni a richiesta di almeno due componenti del consiglio direttivo; b) adotta lo statuto dell'Ente parco e le eventuali successive modifiche ed integrazioni; c) vigila sulla attuazione del piano del Parco; d) adotta il proprio regolamento. 3. La comunita' del Parco e' nominata ed insediata dal presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Nella seduta di insediamento la comunita' elegge al suo interno il proprio presidente e un vice presidente, il membro piu' giovane della comunita' esercita funzioni di segreteria durante le riunioni della comunita'. 5. Ai componenti della comunita' del Parco spetta il solo rimborso delle spese di viaggio.