Art. 8 
 
                  Comunita' del Parco e competenze 
 
  1. La comunita' del Parco, a norma  dell'art.  17,  comma  1  della
legge regionale n. 28/1994 e' cosi' composta: 
    a) il presidente pro tempore della Provincia  di  Potenza  o  suo
delegato; 
    b) i sindaci pro tempore dei comuni indicati all'art.  1  o  loro
delegati; 
    c) i presidenti delle comunita' locali  nei  cui  territori  sono
ricomprese le aree del Parco. 
  2. Le competenze e  l'attivita'  della  comunita'  del  Parco  sono
regolate dall'art. 17 della legge regionale 28 giugno 1994, n.  28  e
sono le seguenti: 
    a) svolge funzioni consultive e propositive ed esprime il  parere
obbligatorio sul piano per il parco e sul regolamento del parco,  sul
bilancio preventivo e sul conto  consuntivo,  su  altre  questioni  a
richiesta di almeno due componenti del consiglio direttivo; 
    b) adotta lo statuto dell'Ente parco e  le  eventuali  successive
modifiche ed integrazioni; 
    c) vigila sulla attuazione del piano del Parco; 
    d) adotta il proprio regolamento. 
  3. La comunita' del Parco e' nominata ed insediata  dal  presidente
della giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore
della presente legge. 
  4. Nella seduta di insediamento la comunita' elegge al suo  interno
il proprio presidente e un vice presidente, il  membro  piu'  giovane
della comunita' esercita funzioni di segreteria durante  le  riunioni
della comunita'. 
  5. Ai componenti della comunita' del Parco spetta il solo  rimborso
delle spese di viaggio.