Art. 9 
 
                         Comitato consultivo 
 
  1. Il comitato consultivo e' cosi' composto: 
    a) il presidente dell'Ente parco; 
    b)  un  rappresentante   dell'Universita'   degli   studi   della
Basilicata; 
    c) un rappresentante del CNR di Basilicata; 
    d) un rappresentante dell'APT; 
    e)    un    rappresentante    designato    dalle     associazioni
escursionistiche operanti nel territorio provinciale; 
    f) un rappresentante delle associazioni  degli  agricoltori  piu'
rappresentative a livello provinciale; 
    g) da un rappresentante tra  le  associazioni  di  categoria  del
turismo piu' rappresentative a livello provinciale; 
    h) un rappresentante tra le associazioni di  caccia  e  di  pesca
sportiva piu' rappresentative a livello provinciale; 
    i)   un   rappresentante   delle    associazioni    ambientaliste
maggiormente rappresentative a livello provinciale e riconosciuti  da
Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986
e successive modifiche. 
  2.  Il   comitato   consultivo   svolge   funzioni   consultive   e
tecnico-scientifiche  ed  esprime  parere  non  vincolante  su   ogni
argomento che la comunita' del Parco  riterra'  opportuno  sottoporre
all'attenzione del comitato stesso. 
  3. Il comitato consultivo e' nominato ed insediato  dal  presidente
del Parco ed e' convocato e presieduto dal presidente del Parco. 
  4. Ai componenti del comitato consultivo spetta  il  solo  rimborso
delle spese di viaggio.