Art. 9 Comitato consultivo 1. Il comitato consultivo e' cosi' composto: a) il presidente dell'Ente parco; b) un rappresentante dell'Universita' degli studi della Basilicata; c) un rappresentante del CNR di Basilicata; d) un rappresentante dell'APT; e) un rappresentante designato dalle associazioni escursionistiche operanti nel territorio provinciale; f) un rappresentante delle associazioni degli agricoltori piu' rappresentative a livello provinciale; g) da un rappresentante tra le associazioni di categoria del turismo piu' rappresentative a livello provinciale; h) un rappresentante tra le associazioni di caccia e di pesca sportiva piu' rappresentative a livello provinciale; i) un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale e riconosciuti da Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986 e successive modifiche. 2. Il comitato consultivo svolge funzioni consultive e tecnico-scientifiche ed esprime parere non vincolante su ogni argomento che la comunita' del Parco riterra' opportuno sottoporre all'attenzione del comitato stesso. 3. Il comitato consultivo e' nominato ed insediato dal presidente del Parco ed e' convocato e presieduto dal presidente del Parco. 4. Ai componenti del comitato consultivo spetta il solo rimborso delle spese di viaggio.