Art. 7 Modalita' di accesso 1. La Regione Basilicata trasmette copia dell'elenco degli interpreti, con indicazione delle modalita' di reperibilita' di ciascuno di essi, alle Province, ai Comuni, alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, agli enti da essa dipendenti e alle altre pubbliche amministrazioni insistenti sul territorio regionale. 2. Qualora l'iscrizione venga rigettata, l'interessato puo' fare ricorso al Giudice Amministrativo e al Presidente della Giunta regionale di Basilicata. Il ricorso in carta semplice e' presentato entro 15 giorni dal provvedimento di diniego e respinto o approvato entro i successivi 15 giorni dalla presentazione.