Art. 7 
 
                        Modalita' di accesso 
 
  1.  La  Regione  Basilicata  trasmette  copia   dell'elenco   degli
interpreti, con  indicazione  delle  modalita'  di  reperibilita'  di
ciascuno di essi, alle Province, ai Comuni,  alle  Aziende  sanitarie
locali, alle Aziende ospedaliere, agli enti da essa dipendenti e alle
altre pubbliche amministrazioni insistenti sul territorio regionale. 
  2. Qualora l'iscrizione venga rigettata,  l'interessato  puo'  fare
ricorso al  Giudice  Amministrativo  e  al  Presidente  della  Giunta
regionale di Basilicata. Il ricorso in carta semplice  e'  presentato
entro 15 giorni dal provvedimento di diniego e respinto  o  approvato
entro i successivi 15 giorni dalla presentazione.