Art. 14 Attestazione dei requisiti da parte delle imprese 1. I bandi regionali possono prevedere che le imprese attestino, con le modalita' di cui al comma 3, al momento della presentazione della domanda di agevolazione, i seguenti requisiti: a) dimensione d'impresa; b) condizione di impresa economicamente e finanziariamente sana ai sensi della normativa comunitaria vigente; c) affidabilita' economico-finanziaria; d) la mancanza di associazione e collegamento prevista dall'art. 3 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese, in caso di aggregazione di imprese. 2. I bandi regionali possono prevedere che le imprese attestino, con le modalita' di cui al comma 3, al momento della presentazione dell'istanza di erogazione per stato di avanzamento o a saldo del progetto d'investimento, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attivita' svolte. 3. La verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, e' effettuata mediante un'attestazione e una relazione tecnica rilasciate, in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilita', da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). 4. In caso di attestazioni ai sensi del comma 2: a) l'erogazione dell'agevolazione relativa allo stato di avanzamento del progetto d'investimento e' effettuata in favore dell'impresa beneficiaria entro i quarantacinque giorni successivi alla presentazione della relazione tecnica e dell'attestazione rilasciata in forma giurata con le modalita' di cui al comma 3; b) il saldo e' erogato all'impresa beneficiaria entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della relazione tecnica e dell'attestazione rilasciata in forma giurata con le modalita' di cui al comma 3. 5. In caso di collaborazione effettiva di organismi di ricerca pubblici e privati ai progetti di investimento di imprese, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente alla rendicontazione amministrativo-contabile delle attivita' svolte di cui al comma 2. 6. Sulle relazioni e le attestazioni di cui ai commi 1 e 2, rilasciate con le modalita' di cui al comma 3, sono effettuate verifiche a campione. 7. Le spese sostenute dall'impresa per l'attivita' di certificazione contabile di cui al comma 3 sono ammissibili entro il limite massimo fissato con atto della Giunta regionale.