Art. 14 
 
          Attestazione dei requisiti da parte delle imprese 
 
  1. I bandi regionali possono prevedere che  le  imprese  attestino,
con le modalita' di cui al comma 3, al  momento  della  presentazione
della domanda di agevolazione, i seguenti requisiti: 
    a) dimensione d'impresa; 
    b) condizione di impresa economicamente e  finanziariamente  sana
ai sensi della normativa comunitaria vigente; 
    c) affidabilita' economico-finanziaria; 
    d) la mancanza di associazione e collegamento prevista  dall'art.
3 dell'allegato alla raccomandazione  della  Commissione  2003/361/CE
del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle  micro,  piccole  e
medie imprese, in caso di aggregazione di imprese. 
  2. I bandi regionali possono prevedere che  le  imprese  attestino,
con le modalita' di cui al comma 3, al  momento  della  presentazione
dell'istanza di erogazione per stato di avanzamento  o  a  saldo  del
progetto     d'investimento,     la     regolare      rendicontazione
amministrativo-contabile delle attivita' svolte. 
  3. La verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2,  e'  effettuata
mediante un'attestazione e una relazione tecnica rilasciate, in forma
giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilita', da parte di
un professionista iscritto nel registro dei revisori  legali  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo  27  gennaio
2010, n. 39 (Attuazione della  direttiva  2006/43/CE,  relativa  alle
revisioni legali dei conti  annuali  e  dei  conti  consolidati,  che
modifica le direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la
direttiva 84/253/CEE). 
  4. In caso di attestazioni ai sensi del comma 2: 
    a)  l'erogazione  dell'agevolazione  relativa   allo   stato   di
avanzamento del  progetto  d'investimento  e'  effettuata  in  favore
dell'impresa beneficiaria entro i  quarantacinque  giorni  successivi
alla  presentazione  della  relazione  tecnica  e   dell'attestazione
rilasciata in forma giurata con le modalita' di cui al comma 3; 
    b) il saldo e' erogato all'impresa beneficiaria entro i  sessanta
giorni  successivi  alla  presentazione  della  relazione  tecnica  e
dell'attestazione rilasciata in forma giurata con le modalita' di cui
al comma 3. 
  5. In caso di collaborazione  effettiva  di  organismi  di  ricerca
pubblici e  privati  ai  progetti  di  investimento  di  imprese,  le
disposizioni del presente articolo si  applicano  limitatamente  alla
rendicontazione amministrativo-contabile delle  attivita'  svolte  di
cui al comma 2. 
  6. Sulle relazioni e le  attestazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2,
rilasciate con le modalita'  di  cui  al  comma  3,  sono  effettuate
verifiche a campione. 
  7.   Le   spese   sostenute   dall'impresa   per   l'attivita'   di
certificazione contabile di cui al comma 3 sono ammissibili entro  il
limite massimo fissato con atto della Giunta regionale.