Art. 17 Termini di conclusione dei procedimenti erogativi 1. Fatti salvi i casi disciplinati all'art. 14, comma 4, lettere a) e b), il saldo del progetto d'investimento e' erogato all'impresa beneficiaria entro i centottanta giorni successivi alla presentazione della rendicontazione finale di spesa. Tale termine puo' essere motivatamente modificato fino ad un massimo di duecentoquaranta giorni in presenza di rendicontazioni di particolare complessita'. 2. I termini di cui al comma 1 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di integrazioni necessarie all'attivita' di verifica dell'amministrazione.