Art. 18 
 
                     Fondo unico per le imprese 
 
  1. Il fondo unico per il sostegno alle imprese,  istituito  con  la
legge regionale 20 marzo 2000, n.  35  (Disciplina  degli  interventi
regionali in materia di attivita' produttive e  competitivita'  delle
imprese), e' finalizzato alla realizzazione degli interventi  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k). 
  2.  Nel  fondo  confluiscono  le  risorse  europee,   nazionali   e
regionali, nonche' le risorse derivanti da rientri relativi ai  fondi
rotativi e da smobilizzi di garanzie e relative alla rinuncia, revoca
e  restituzione  di  somme  erogate  e  dai  rimborsi  per  le  spese
istruttorie, nel rispetto dei vincoli di legge. 
  3.  La  Giunta  regionale   assicura   la   massima   flessibilita'
nell'utilizzo delle risorse confluite nel  fondo,  nel  rispetto  dei
vincoli posti dall'ordinamento contabile.