Art. 21 Revoca e riduzione delle agevolazioni 1. In caso di mancata realizzazione del progetto, nonche' nei casi di realizzazione parziale o difforme da quella autorizzata, e' disposta la revoca, totale o parziale, dell'agevolazione concessa. 2. Con il provvedimento di revoca e' disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento. 3. Quando sia accertata, con provvedimento giudiziale defi nitivo, l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, unitamente alla revoca dell'agevolazione e' disposta la restituzione delle somme erogate ed e' applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998. 4. Comportano la revoca totale dell'agevolazione: a) l'indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando oppure per irregolarita' della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto dall'art. 22; c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 20, comma 1, lettera b); d) l'adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come previsto dall'art. 25, comma 3; e) la rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore. 5. Comportano la revoca dell'agevolazione con le modalita' previste dal bando: a) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 20, comma 2; b) il mancato rispetto del piano di rientro in caso di aiuti rimborsabili. 6. Il procedimento di revoca si conclude entro novanta giorni dalla data di avvio. 7. Il termine di cui al comma 6 puo' essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 8. Prima dell'avvio del progetto o in corso di realizzazione dello stesso, l'impresa beneficiaria puo' chiedere la riduzione del progetto nei termini e con le modalita' previste dal bando. La riduzione non costituisce revoca parziale dell'agevolazione.