Art. 21 
 
                Revoca e riduzione delle agevolazioni 
 
  1. In caso di mancata realizzazione del progetto, nonche' nei  casi
di realizzazione  parziale  o  difforme  da  quella  autorizzata,  e'
disposta la revoca, totale o parziale, dell'agevolazione concessa. 
  2. Con il provvedimento di revoca e' disposta la restituzione delle
somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale
di riferimento. 
  3. Quando sia accertata, con provvedimento giudiziale defi  nitivo,
l'indebita percezione  dell'agevolazione  per  dolo  o  colpa  grave,
unitamente alla revoca dell'agevolazione e' disposta la  restituzione
delle somme erogate ed e' applicata la sanzione amministrativa di cui
all'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998. 
  4. Comportano la revoca totale dell'agevolazione: 
    a)  l'indebita  percezione  dell'agevolazione  per  carenza   dei
requisiti essenziali previsti  dal  bando  oppure  per  irregolarita'
della  documentazione  prodotta,  comunque  imputabili  al   soggetto
beneficiario e non sanabili; 
    b) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.  20,  comma
1, lettera a), fatto salvo quanto previsto dall'art. 22; 
    c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.  20,  comma
1, lettera b); 
    d) l'adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi dell'art.  14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art.  1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della  salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come previsto dall'art.  25,
comma 3; 
    e) la rinuncia all'agevolazione  trascorsi  trenta  giorni  dalla
data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di
agevolazione concessa sotto  forma  di  garanzia,  la  rinuncia  alla
stessa trascorsi  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
delibera di  concessione  di  finanziamento  da  parte  del  soggetto
finanziatore. 
  5. Comportano la revoca dell'agevolazione con le modalita' previste
dal bando: 
    a) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.  20,  comma
2; 
      b) il mancato rispetto del piano di rientro in  caso  di  aiuti
rimborsabili. 
  6. Il procedimento di revoca si conclude entro novanta giorni dalla
data di avvio. 
  7. Il termine di cui al comma 6 puo' essere sospeso, per  una  sola
volta  e  per  un  periodo  non  superiore  a  trenta   giorni,   per
l'acquisizione di informazioni o  certificazioni  relative  a  fatti,
stati  o  qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
dell'amministrazione o  non  direttamente  acquisibili  presso  altre
pubbliche amministrazioni. 
  8. Prima dell'avvio del progetto o in corso di realizzazione  dello
stesso,  l'impresa  beneficiaria  puo'  chiedere  la  riduzione   del
progetto nei termini e  con  le  modalita'  previste  dal  bando.  La
riduzione non costituisce revoca parziale dell'agevolazione.