Art. 23 Esclusione dalle agevolazioni 1. Non possono accedere alle agevolazioni per un periodo di tre anni successivi all'adozione del provvedimento di revoca: a) le imprese che sono state oggetto di revoca ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5; b) le imprese che sono state oggetto di revoca parziale con le modalita' di cui all'art. 22. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese: a) che hanno proceduto alla rinuncia all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione; b) che hanno proceduto alla rinuncia all'agevolazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, alla rinuncia alla stessa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore.