Art. 23 
 
                    Esclusione dalle agevolazioni 
 
  1. Non possono accedere alle agevolazioni per  un  periodo  di  tre
anni successivi all'adozione del provvedimento di revoca: 
    a) le imprese che sono state oggetto di revoca ai sensi dell'art.
21, commi 4 e 5; 
    b) le imprese che sono state oggetto di revoca  parziale  con  le
modalita' di cui all'art. 22. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese: 
    a) che  hanno  proceduto  alla  rinuncia  all'agevolazione  prima
dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione; 
    b) che  hanno  proceduto  alla  rinuncia  all'agevolazione  entro
trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione  di
assegnazione e, in caso  di  agevolazione  concessa  sotto  forma  di
garanzia, alla rinuncia alla stessa entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della delibera di concessione di finanziamento  da  parte
del soggetto finanziatore.