Art. 29 
 
                Osservatorio regionale sulle imprese 
 
  1. L'osservatorio regionale sulle imprese,  di  seguito  denominato
«osservatorio»,  istituito  presso  l'Istituto   regionale   per   la
programmazione economica della Toscana (IRPET) ai sensi  dell'art.  5
decies  della  legge  regionale  n.  35/2000,  svolge  attivita'   di
monitoraggio, studio e ricerca finalizzate: 
    a) alla conoscenza del tessuto imprenditoriale regionale e  delle
sue articolazioni; 
    b)  alla  valutazione  delle  politiche  a  favore  del   sistema
produttivo regionale realizzate in attuazione del PRS di cui all'art.
7 della legge regionale n. 1/2015; 
    c) alla valutazione  delle  problematiche  afferenti  al  settore
creditizio regionale; 
    d)  al  monitoraggio  dell'attuazione  in  sede  regionale  della
comunicazione COM(2008) 394  definitivo  del  25  giugno  2008  della
Commissione europea (Una corsia preferenziale per la piccola impresa.
Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la  Piccola  Impresa
«uno Small Business  Act  per  l'Europa»)  e  a  raccordarsi  con  le
attivita' del Garante per le micro, piccole e medie  imprese  di  cui
all'art. 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese). 
  2. Gli obiettivi e le linee di azione per le attivita'  di  cui  al
comma 1  sono  definiti  annualmente  nell'ambito  del  programma  di
attivita' istituzionale dell'IRPET. 
  3.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'   dell'osservatorio   e'
costituito un comitato tecnico di indirizzo, nominato dal  Presidente
della Giunta regionale, composto da: 
    a) rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia
di interventi in favore delle imprese di cui alla presente legge; 
    b) rappresentanti delle parti economiche; 
    c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali; 
    d) rappresentanti degli enti locali; 
    e) rappresentante del sistema camerale della Toscana. 
  4. Nello svolgimento delle  attivita'  di  monitoraggio,  studio  e
ricerca  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  il  comitato   tecnico
dell'osservatorio e' integrato da rappresentanti del sistema bancario
e creditizio. 
  5. Il numero e le modalita'  di  designazione  dei  componenti  del
comitato tecnico di indirizzo sono definiti con  deliberazione  della
Giunta regionale. I rappresentanti degli enti locali  sono  designati
dal Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 66, comma  6,
dello Statuto. 
  6. Soggetti diversi da quelli di cui ai commi 3 e 4 possono  essere
invitati a partecipare ai lavori del comitato. 
  7. La partecipazione ai lavori del comitato tecnico di indirizzo e'
a titolo gratuito. con quella di  organismi  di  ricerca  pubblici  e
privati sulla base di specifici accordi sottoscritti dalla Regione  o
da IRPET. 
  9.  L'osservatorio  coordina  la  propria  attivita'   con   quella
dell'osservatorio regionale del  mercato  del  lavoro  e  con  quella
dell'osservatorio  regionale   della   ricerca   e   dell'innovazione
istituito con la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20  (Disposizioni
in materia di ricerca e innovazione).