Art. 29 Osservatorio regionale sulle imprese 1. L'osservatorio regionale sulle imprese, di seguito denominato «osservatorio», istituito presso l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) ai sensi dell'art. 5 decies della legge regionale n. 35/2000, svolge attivita' di monitoraggio, studio e ricerca finalizzate: a) alla conoscenza del tessuto imprenditoriale regionale e delle sue articolazioni; b) alla valutazione delle politiche a favore del sistema produttivo regionale realizzate in attuazione del PRS di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2015; c) alla valutazione delle problematiche afferenti al settore creditizio regionale; d) al monitoraggio dell'attuazione in sede regionale della comunicazione COM(2008) 394 definitivo del 25 giugno 2008 della Commissione europea (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa «uno Small Business Act per l'Europa») e a raccordarsi con le attivita' del Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'art. 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese). 2. Gli obiettivi e le linee di azione per le attivita' di cui al comma 1 sono definiti annualmente nell'ambito del programma di attivita' istituzionale dell'IRPET. 3. Per lo svolgimento delle attivita' dell'osservatorio e' costituito un comitato tecnico di indirizzo, nominato dal Presidente della Giunta regionale, composto da: a) rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di interventi in favore delle imprese di cui alla presente legge; b) rappresentanti delle parti economiche; c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali; d) rappresentanti degli enti locali; e) rappresentante del sistema camerale della Toscana. 4. Nello svolgimento delle attivita' di monitoraggio, studio e ricerca di cui al comma 1, lettera c), il comitato tecnico dell'osservatorio e' integrato da rappresentanti del sistema bancario e creditizio. 5. Il numero e le modalita' di designazione dei componenti del comitato tecnico di indirizzo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. I rappresentanti degli enti locali sono designati dal Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 66, comma 6, dello Statuto. 6. Soggetti diversi da quelli di cui ai commi 3 e 4 possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato. 7. La partecipazione ai lavori del comitato tecnico di indirizzo e' a titolo gratuito. con quella di organismi di ricerca pubblici e privati sulla base di specifici accordi sottoscritti dalla Regione o da IRPET. 9. L'osservatorio coordina la propria attivita' con quella dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro e con quella dell'osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione istituito con la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione).