Art. 4 
 
          Infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese 
 
  1. La Regione, nel rispetto della disciplina urbanistica,  al  fine
di favorire l'insediamento di imprese e migliorare la  localizzazione
del sistema delle imprese insediate, favorisce  la  realizzazione  di
infrastrutture di servizio alla produzione, anche in partenariato con
soggetti pubblici o privati, quali: 
    a)  aree  e  infrastrutture  per  insediamenti  produttivi,   con
priorita' alle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA); 
    b) spazi per lo start up e il coworking di imprese; 
    c) infrastrutture per il trasferimento tecnologico quali centri e
parchi scientifici e tecnologici, incubatori di  impresa,  laboratori
di ricerca applicata e dimostratori tecnologici; 
    d) infrastrutture inerenti  alle  attivita'  di  commercio  e  al
turismo, ivi compresi i centri commerciali naturali. 
  2. La Regione favorisce la realizzazione  delle  infrastrutture  di
cui  al   comma   1,   prioritariamente   attraverso   il   recupero,
l'utilizzazione, la riconversione e la valorizzazione di: 
    a) aree bonificate; 
    b) aree produttive dismesse; 
    c) patrimonio immobiliare pubblico; 
    d) interessate a progetti  di  rigenerazione  e  riqualificazione
urbana; 
    e) aree logistiche destinate ad insediamento di imprese. 
  3. Ai fini del presente articolo, per aree produttive  dismesse  si
intendono  le  aree  nelle  quali  la  condizione   di   dismissione,
caratterizzata dalla cessazione delle attivita' economiche su  almeno
il 50 per cento delle superfici coperte,  sussiste  ininterrottamente
da oltre tre anni. Il comune territorialmente  competente  accerta  e
attesta,  preliminarmente  al  riconoscimento  dell'agevolazione,  la
sussistenza di tali condizioni. 
  4. Dagli interventi di cui al presente  articolo  sono  escluse  le
opere di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79
(Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla
legge regionale  n.  69/2008  e  alla  legge  regionale  n.  91/1998.
Abrogazione della legge regionale n.  34/1994)  e  le  infrastrutture
connesse al sistema di mobilita' e trasporto. 
  5. L'individuazione delle infrastrutture oggetto  di  finanziamento
regionale avviene, in coerenza con gli strumenti di programmazione di
cui all'art. 2, sulla base di specifici bandi o accordi  sottoscritti
tra la Regione e gli enti pubblici interessati.