Art. 8 
 
              Prestazione di garanzia su anticipazioni 
 
  1. Se  l'intervento  comporta  l'erogazione  di  anticipazioni,  il
soggetto beneficiario e'  tenuto  a  prestare  apposita  fideiussione
bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla  somma  da
erogare, maggiorata degli eventuali interessi. 
  2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  agli
interventi di microcredito in caso di richiesta di anticipazioni  per
un valore non superiore a € 25.000,00.