Art. 2 
 
Consiglio dei cittadini per la salute. Inserimento  dell'art.  16-bis
  nella legge regionale n. 40/2005. 
 
  1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 40/2005 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 16-bis (Consiglio dei cittadini  per  la  salute).  -  1.  E'
istituito presso la direzione  regionale  competente  in  materia  di
diritto alla salute il Consiglio dei cittadini  per  la  salute,  con
funzioni consultive e propositive nelle materie attinenti alla tutela
del diritto alla salute, dell'equita' di accesso e della  qualita'  e
sicurezza dei servizi sanitari e socio-sanitari. 
  2. Il Consiglio dei cittadini per  la  salute,  in  relazione  alle
competenze di cui al comma 1, in particolare: 
    a) contribuisce alla predisposizione degli atti di programmazione
di ambito regionale o di area vasta; 
    b)  fornisce  contributi,  anche  all'Organismo  toscano  per  il
governo clinico di cui all'art. 49-bis, per la redazione dei percorsi
diagnostici terapeutici assistenziali relativi, in particolare,  alle
reti cliniche regionali; 
    c) collabora allo sviluppo  di  strumenti  di  rilevazione  sulla
qualita' dei servizi dal punto di vista del  cittadino,  in  raccordo
con gli organismi a cio' preposti; 
    d) propone iniziative culturali, nonche' attivita'  di  studio  e
ricerca per le materie di competenza. 
  3. Il Consiglio dei cittadini per la salute assicura il supporto  e
coordinamento dell'azione dei comitati aziendali di partecipazione di
cui all'art. 16-ter. 
  4. Il Consiglio dei cittadini per la salute  riferisce  annualmente
alla commissione consiliare competente in merito alla  sua  attivita'
in occasione delle audizioni dei direttori generali di cui'  all'art.
24, comma 4-bis. 
  5.  Il  Consiglio  dei  cittadini   per   la   salute,   presieduto
dall'assessore  regionale  competente  in  materia  di  diritto  alla
salute, e' composto da ventitre' membri di cui: 
    a) tre designati fra i  propri  componenti  da  ciascun  comitato
aziendale di partecipazione delle aziende unita' sanitarie locali  di
cui all'art. 16-ter; 
    b) uno designato fra i  propri  componenti  da  ciascun  comitato
aziendale di partecipazione delle aziende ospedaliero-universitarie e
degli altri enti del servizio sanitario  regionale  di  cui  all'art.
16-ter; 
    c) tre designati dal Comitato regionale dei consumatori  e  degli
utenti di cui all'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9
(Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti),
nell'ambito delle proprie associazioni rappresentative dell'  utenza,
competenti in materia sanitaria e socio-sanitaria, operanti in  tutte
e tre le aree vaste della Toscana; 
    d)  cinque  designati  congiuntamente  al  loro   interno   dagli
organismi di partecipazione istituiti presso la direzione  competente
in materia di diritto alla salute per affrontare specifiche tematiche
sanitarie e socio-sanitarie. 
  6. Il Consiglio  dei  cittadini  per  la  salute  e'  nominato  dal
Presidente della Giunta regionale e resta in  carica  per  la  durata
della legislatura regionale. 
  7. Il Presidente della Giunta regionale  procede  alla  nomina  del
Consiglio dei cittadini per la salute  non  appena  il  numero  delle
designazioni  pervenute  ai  sensi  del  comma   5   rappresenti   la
maggioranza dei componenti del Consiglio dei cittadini per la  salute
stessa. 
  8.  La  Giunta  regionale,   con   deliberazione,   disciplina   il
funzionamento del Consiglio dei cittadini per la salute,  nonche'  la
corresponsione dei  rimborsi  spese  spettanti  ai  componenti  nella
misura stabilita per i dirigenti regionali .».