Art. 3 
 
                Comitato aziendale di partecipazione. 
         Inserimento dell'art. 16-ter nella legge n 40/2005 
 
  1. Dopo l'art. 16-bis della legge regionale n. 40/2005 e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 16-ter (Comitato aziendale di partecipazione).  -  1.  Presso
ciascuna  azienda  o  ente  del  servizio  sanitario  regionale,   e'
istituito il comitato aziendale di  partecipazione  con  funzioni  di
consultazione e proposta a supporto  della  direzione  aziendale,  in
merito  alla  qualita'  dei   servizi   erogati   dall'azienda,   con
particolare riferimento all'equita' nell'accesso  e  nella  fruizione
dei servizi. 
  2. Il comitato  aziendale  di  partecipazione,  in  relazione  alle
competenze di cui al comma 1, in particolare: 
    a)   contribuisce   alla   predisposizione   di   documenti    di
programmazione di ambito aziendale, riguardo al rispetto del  diritto
alla salute dei cittadini nonche' alla qualita' dei servizi; 
    b) svolge attivita' di monitoraggio in merito al  rispetto  delle
garanzie e degli impegni indicati dalla  carta  dei  servizi  di  cui
all'art. 16, comma 2, lettera  a),  con  particolare  riferimento  ai
percorsi di accesso e di fruibilita' dei servizi, tenendo conto degli
strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli  indicatori
di qualita', sulla base di elementi misurabili, attivita' di  analisi
e monitoraggio degli scostamenti tra i singoli obiettivi; 
    c) partecipa ai processi informativi e comunicativi tra azienda e
cittadini, al fine di assicurare la chiarezza  delle  informazioni  e
l'efficacia  della  comunicazione,  nonche'  di  promuovere  un   uso
appropriato e consapevole dei servizi; 
    d) propone incontri con i cittadini, volti a facilitare l'accesso
ai servizi, il mantenimento dello  stato  di  salute,  l'informazione
sulle cure e l'adeguato ricorso ai servizi. 
  3. Il comitato aziendale di partecipazione e' composto: 
    a) nelle aziende unita' sanitarie locali, da due membri designati
fra i propri componenti da ciascun comitato di partecipazione di  cui
all'art. 16-quater; 
    b) nelle  aziende  ospedaliero-universitarie  e  negli  enti  del
servizio sanitario regionale, da un membro designato,  fra  i  propri
associati,   da   ciascuna   delle    associazioni    rappresentative
dell'utenza, nonche' dell'associazionismo di tutela, di promozione  e
di sostegno attivo purche' non erogatori di prestazioni, che  abbiano
stipulato il protocollo d'intesa di cui all'art. 16, comma 2, lettera
c). 
  4.  Il  comitato  aziendale  di  partecipazione  e'  nominato   dal
direttore generale di ciascuna azienda o ente del servizio  sanitario
regionale. 
  5. La Giunta regionale, con propria deliberazione,  stabilisce  gli
indirizzi  per   il   funzionamento   dei   comitati   aziendali   di
partecipazione. 
  6. La partecipazione al comitato aziendale  di  partecipazione  non
comporta la corresponsione  di  alcuna  indennita'  di  carica  o  di
presenza. E' fatto salvo il rimborso delle  spese  sostenute  che  e'
posto a carico delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale
presso cui e' istituito il comitato.