Art. 7 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri di cui  all'art.  16-bis  della  legge  regionale  24
febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio  sanitario  regionale),
stimati in euro 48.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si  fa
fronte con gli stanziamenti della missione 13, programma 01, titolo 1
«Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 -  2019,  annualita'
2018 e 2019. 
  2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si  fa  fronte  con
legge di bilancio. 
  3. Dalle restanti norme della presente legge non derivano  maggiori
oneri  a  carico  del  bilancio  regionale.  Le   aziende   sanitarie
provvedono alla copertura dei rimborsi spese di cui all'art.  16-ter,
comma 6, della legge regionale n. 40/2005, senza oneri  aggiuntivi  a
carico del bilancio regionale.