Art. 7 Norma finanziaria 1. Agli oneri di cui all'art. 16-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), stimati in euro 48.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 13, programma 01, titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2018 e 2019. 2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. 3. Dalle restanti norme della presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le aziende sanitarie provvedono alla copertura dei rimborsi spese di cui all'art. 16-ter, comma 6, della legge regionale n. 40/2005, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.