Art. 14 Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 16 del 2004 1. Il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: «1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere comunicano al comune le caratteristiche delle strutture con le modalita' e secondo le tempistiche stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui all'art. 21, comma 3, lettera d).». 2. Al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «alla Regione» sono sostituite dalle seguenti: «al Comune». 3. Al comma 6 dell'art. 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «alla Regione» sono sostituite dalle seguenti: «al Comune».