Art. 23 Sviluppo dei Consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio 1. Al fine di garantire al sistema dei Consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati «Confidi») di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il rafforzamento dell'operativita', per conseguire l'utilizzo efficiente delle risorse regionali gia' allocate nei settori del turismo e del commercio, la regione autorizza i Confidi ad imputare al fondo rischi turismo e commercio le risorse gia' destinate a favore dei suddetti settori derivanti da contributi concessi dalla Regione per le medesime finalita' alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)) e ad impiegare il fondo stesso a favore delle imprese e per le finalita' previste dalla normativa di riferimento. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, a seguito di apposita richiesta da parte dei Confidi, dalla Giunta regionale con i criteri, le modalita' e i vincoli stabiliti con proprio atto.