Art. 23 
 
Sviluppo dei  Consorzi  di  garanzia  collettiva  fidi  operanti  nel
                         turismo e commercio 
 
  1. Al fine  di  garantire  al  sistema  dei  Consorzi  di  garanzia
collettiva fidi (di seguito denominati «Confidi») di cui all'art.  13
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la  correzione  dell'andamento  dei  conti
pubblici) convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
2003, n. 326,  il  rafforzamento  dell'operativita',  per  conseguire
l'utilizzo efficiente  delle  risorse  regionali  gia'  allocate  nei
settori del turismo e del commercio, la regione autorizza  i  Confidi
ad imputare al fondo rischi  turismo  e  commercio  le  risorse  gia'
destinate a favore  dei  suddetti  settori  derivanti  da  contributi
concessi dalla Regione per le medesime finalita'  alla  data  del  31
dicembre 2017 ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n.  41
(Interventi nel settore del commercio  per  la  valorizzazione  e  la
qualificazione  delle  imprese  minori   della   rete   distributiva.
Abrogazione della  L.R.  7  dicembre  1994,  n.  49)  e  della  legge
regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per  lo  sviluppo  e  la
qualificazione dell'offerta turistica  regionale.  Abrogazione  della
legge regionale  11  gennaio  1993,  n.  3  (Disciplina  dell'offerta
turistica   della   Regione    Emilia-Romagna.    Programmazione    e
finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984,
n. 38)) e ad impiegare il fondo stesso a favore delle imprese  e  per
le finalita' previste dalla normativa di riferimento. 
  2. Le risorse di cui al comma  1  sono  attribuite,  a  seguito  di
apposita richiesta da parte dei Confidi, dalla Giunta regionale con i
criteri, le modalita' e i vincoli stabiliti con proprio atto.