Art. 25 
 
                        Modifiche all'art. 10 
                della legge regionale n. 42 del 1984 
 
  1. Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 2 agosto 1984,
n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni
amministrative) e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Agli  interventi  sulle  opere  pubbliche  di  bonifica   resi
necessari a seguito di eventi  calamitosi  si  fa  fronte  attraverso
risorse   regionali   nell'ambito   delle   autorizzazioni   disposte
annualmente dalla legge di stabilita'  regionale,  ovvero  attraverso
risorse destinate ai sensi della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione  civile),  o  ai
sensi del decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  (Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a  norma  dell'art.  1,
comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).».