Art. 27 Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 42 del 1984 1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 42 del 1984, dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «Il Consorzio di secondo grado, oltre che fra Consorzi, puo' essere costituito tra enti pubblici e fra enti pubblici e privati e Consorzi od altre persone interessate. Nell'ambito dei servizi di cui al presente comma e' ricompresa anche la distribuzione di risorsa idrica ad uso industriale ai propri soci nella misura non superiore al venti per cento del quantitativo gia' concesso al Consorzio.».