Art. 27 
 
                        Modifiche all'art. 21 
                della legge regionale n. 42 del 1984 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n.  42  del  1984,
dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «Il Consorzio
di secondo grado, oltre che fra Consorzi, puo' essere costituito  tra
enti pubblici e fra enti pubblici  e  privati  e  Consorzi  od  altre
persone interessate. Nell'ambito dei servizi di cui al presente comma
e' ricompresa  anche  la  distribuzione  di  risorsa  idrica  ad  uso
industriale ai propri soci nella misura non superiore  al  venti  per
cento del quantitativo gia' concesso al Consorzio.».