Art. 32 Modifiche all'art. 3-bis della legge regionale n. 2 del 2004 «1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di programmazione a valenza pluriennale: a) le priorita' da osservarsi nell'ambito degli obiettivi di sviluppo delle zone montane di cui all'art. 1 e le conseguenti linee di indirizzo per la programmazione settoriale regionale e per la definizione dei contenuti dei programmi triennali di investimento di cui all'art. 4; b) i criteri generali per il riparto delle risorse del fondo regionale per la montagna, di cui all'art. 8, prevedendo premialita' di finanziamento per le Unioni di comuni montani nel cui territorio siano realizzati processi di fusione tra i relativi comuni e per le Unioni di comuni montani che gestiscono in forma associata funzioni e servizi strategici per l'attuazione del programma; c) le attivita' di monitoraggio concernenti l'utilizzo delle risorse regionali destinate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della montagna, con particolare riferimento all'attuazione degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l'utilizzo del fondo regionale per la montagna di cui all'art. 4.».