Art. 32 
 
                      Modifiche all'art. 3-bis 
                 della legge regionale n. 2 del 2004 
 
  «1. L'Assemblea legislativa regionale  definisce  con  un  atto  di
programmazione a valenza pluriennale: 
    a) le priorita' da  osservarsi  nell'ambito  degli  obiettivi  di
sviluppo delle zone montane di cui all'art. 1 e le conseguenti  linee
di indirizzo per la programmazione  settoriale  regionale  e  per  la
definizione dei contenuti dei programmi triennali di investimento  di
cui all'art. 4; 
    b) i criteri generali per il  riparto  delle  risorse  del  fondo
regionale per la montagna, di cui all'art. 8, prevedendo  premialita'
di finanziamento per le Unioni di comuni montani nel  cui  territorio
siano realizzati processi di fusione tra i relativi comuni e  per  le
Unioni di comuni montani che gestiscono in forma associata funzioni e
servizi strategici per l'attuazione del programma; 
    c) le attivita'  di  monitoraggio  concernenti  l'utilizzo  delle
risorse regionali  destinate  al  perseguimento  degli  obiettivi  di
sviluppo della montagna, con particolare  riferimento  all'attuazione
degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per
l'utilizzo del fondo regionale per la montagna di cui all'art. 4.».