Art. 33 
 
      Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2004 
 
  1. L'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2004 e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 4 (Programma triennale di investimento).  -  1.  L'Unione  di
comuni  montani  approva  un  programma  triennale  di   investimento
relativo a opere e interventi prioritari per lo sviluppo  delle  zone
montane ricomprese nel proprio rispettivo ambito, in  relazione  alle
risorse attribuite a titolo del Fondo regionale per la  montagna  nel
triennio di riferimento. 
  2. I contenuti del programma sono definiti in coerenza con le linee
d'indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di  cui
all'art. 3-bis, comma 1, lettera a). 
  3. Il programma adottato e' trasmesso alla regione. 
  4.  La  regione  verifica,  entro  trenta  giorni  dalla  data   di
trasmissione, la coerenza dei contenuti del  programma  triennale  di
investimento con il programma regionale per la montagna e, a  seguito
di verifica positiva, assegna con apposito atto a favore  dell'Unione
di comuni titolare del programma le quote di finanziamento attribuite
a titolo di riparto del fondo regionale per la montagna. 
  5. In caso di riscontro di  incoerenze  con  le  linee  d'indirizzo
definite dal programma regionale per la  montagna,  il  programma  e'
rinviato all'Unione di comuni montani titolare,  che  lo  modifica  e
torna a trasmetterlo alla regione.».