Art. 38 
 
                        Modifiche all'art. 18 
                della legge regionale n. 13 del 2015 
 
  1. Al comma 5 dell'art. 18 della legge regionale  n.  13  del  2015
dopo la parola «Unioni» sono inserite le seguenti:  «,  ad  eccezione
del territorio dei  comuni  non  appartenenti  ad  Unioni  di  comuni
montani o in convenzione con esse o con Enti parco, per il  quale  le
funzioni di autorizzazione  sono  esercitate  dalle  strutture  della
regione,  secondo  modalita'  e  condizioni  stabilite  dalla  Giunta
regionale che elenchera' anche i comuni interessati.».