Art. 38 Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 13 del 2015 1. Al comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 13 del 2015 dopo la parola «Unioni» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del territorio dei comuni non appartenenti ad Unioni di comuni montani o in convenzione con esse o con Enti parco, per il quale le funzioni di autorizzazione sono esercitate dalle strutture della regione, secondo modalita' e condizioni stabilite dalla Giunta regionale che elenchera' anche i comuni interessati.».