Art. 4 
 
      Interventi straordinari per il superamento del precariato 
 
  1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo  25
maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi  1,  lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c),  e),
f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),  della  legge  7  agosto
2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche),  la  Regione   Emilia-Romagna,   in   coerenza   con   la
programmazione triennale dei fabbisogni professionali, definisce  per
il triennio 2018-2020 un piano di interventi  straordinari  volto  al
superamento  del  precariato  attraverso   la   stabilizzazione   del
personale non dirigenziale assunto a tempo determinato da graduatorie
a tempo determinato o indeterminato, riferite a procedure concorsuali
ordinarie, per esami e titoli o per soli titoli o previste  da  norme
di legge,  compreso  quello  della  struttura  commissariale  di  cui
all'art.  1,  comma  5,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e  il
29 maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge  1  agosto
2012,  n.  122  (Conversione  in  legge,   con   modificazioni,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  recante  interventi  urgenti  in
favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici  che  hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio  2012).  A  tal
fine i contratti di lavoro  a  tempo  determinato  del  personale  in
possesso dei requisiti di cui  all'art.  20,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 75 del 2017,  sono  prorogati  fino  alla  conclusione
delle procedure stesse. Il requisito dei tre anni di servizio di  cui
all'art. 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.  75  del
2017, puo' essere maturato ricomprendendo tutti i rapporti di  lavoro
riconducibili a diverse  tipologie  di  contratto  flessibile,  anche
svolti  cumulativamente  presso  la  Regione  Emilia-Romagna   e   la
struttura commissariale. 
  2. La Giunta regionale e  l'Ufficio  di  Presidenza  dell'Assemblea
legislativa, per quanto di propria competenza, individuano i posti da
coprire e il personale coinvolto nelle procedure di stabilizzazione e
definiscono le modalita' e le procedure attuative degli interventi di
cui al comma 1.