Art. 43 Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 30 del 1998 1. La lettera c) del comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), e' soppressa. 2. Dopo il comma 5-ter dell'art. 24 della legge regionale n. 30 del 1998 e' aggiunto il seguente: «5-quater. Sono servizi di mobilita' complementari al trasporto pubblico regionale e locale i sistemi che prevedono l'uso collettivo di autoveicoli (car sharing e car pooling) e di biciclette (bike sharing), parcheggi, noleggio di veicoli e di biciclette destinate ad essere utilizzate da una pluralita' di soggetti. Tali servizi sono affidati dagli Enti locali nel rispetto delle norme e dei propri strumenti di pianificazione.».