Art. 43 
 
                        Modifiche all'art. 24 
                della legge regionale n. 30 del 1998 
 
  1. La lettera c) del comma 5 dell'art. 24 della legge  regionale  2
ottobre 1998, n.  30  (Disciplina  generale  del  trasporto  pubblico
regionale e locale), e' soppressa. 
  2. Dopo il comma 5-ter dell'art. 24 della legge regionale n. 30 del
1998 e' aggiunto il seguente: 
  «5-quater. Sono servizi di  mobilita'  complementari  al  trasporto
pubblico regionale e locale i sistemi che prevedono l'uso  collettivo
di autoveicoli (car sharing e car  pooling)  e  di  biciclette  (bike
sharing), parcheggi, noleggio di veicoli e di biciclette destinate ad
essere utilizzate da una pluralita' di soggetti.  Tali  servizi  sono
affidati dagli Enti locali nel rispetto  delle  norme  e  dei  propri
strumenti di pianificazione.».