Art. 46 Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 30 del 1998 1. Il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 30 del 1998 e' sostituito dal seguente: «3. La Giunta regionale stabilisce la tipologia dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale.».