Art. 46 
 
                        Modifiche all'art. 39 
                della legge regionale n. 30 del 1998 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 30 del 1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. La Giunta regionale  stabilisce  la  tipologia  dei  titoli  di
viaggio e  i  corrispondenti  livelli  tariffari  di  riferimento  da
applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale.».