Art. 47 
 
                        Modifiche all'art. 40 
                della legge regionale n. 30 del 1998 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 30 del 1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Dal 1°  gennaio  2018  gli  utenti  dei  servizi  di  trasporto
pubblico regionale e locale sono tenuti agli obblighi di  validazione
di tutti i titoli di viaggio in occasione dell'accesso al servizio  e
di ogni cambio mezzo. E' fatta eccezione all'obbligo  di  validazione
per ogni singolo  accesso  al  servizio  ferroviario  regionale  agli
abbonamenti  e,  limitatamente  alla  validazione  del  cambio  mezzo
ferroviario, ai titoli di corsa semplice. Tale obbligo di validazione
e' inserito nei regolamenti di servizio e portato  a  conoscenza  del
pubblico in modo chiaro e permanente, sanzionato ai sensi del comma 5
e, limitatamente alla validazione ad ogni cambio mezzo ai  sensi  del
comma 6.». 
  2. Il comma 6 dell'art. 40 della legge regionale n. 30 del 1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «6. La violazione dell'obbligo di validazione ad ogni cambio  mezzo
dal  1°  gennaio  2018  comporta  il  pagamento   di   una   sanzione
amministrativa: 
    a) in misura minima di 6 euro entro il quinto giorno  dalla  data
di accertamento della violazione. La sanzione  amministrativa  minima
e' dimezzata, se pagata nelle mani dell'agente  accertatore  all'atto
dell'accertamento e per i soli minorenni, da parte del genitore o  di
chi esercita  la  potesta'  genitoriale  entro  tre  giorni  naturali
consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi, dal promemoria; 
    b) in misura ridotta di 12  euro  entro  il  sessantesimo  giorno
dalla data della notifica della violazione; 
    c) nella misura massima di 36 euro dopo  il  sessantesimo  giorno
dalla data della notifica della violazione.». 
  3. Il comma 7 dell'art. 40 della legge regionale n. 30 del 1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «7. Quando l'utente, titolare di abbonamento personale non  sia  in
grado di esibirlo all'agente accertatore e il verbale,  o  promemoria
nel caso di minorenne, siano redatti con documento  di  identita'  si
applicano le sanzioni di cui al comma 5. Tale sanzione e'  sostituita
con la sanzione pecuniaria fissa di importo pari a 6 euro nel caso in
cui lo stesso utente o, in  caso  di  minorenni  il  genitore  o  chi
esercita la potesta' genitoriale, presenti il  documento  di  viaggio
entro cinque giorni naturali consecutivi, fatta  eccezione  dei  soli
giorni festivi, dalla contestazione/promemoria,  e  il  documento  di
viaggio non risulti  regolarizzato  successivamente  all'accertamento
della violazione.».