Art. 8 
 
                        Modifiche all'art. 20 
                della legge regionale n. 11 del 2013 
 
  1. All'art. 20, comma 3, della legge regionale 26 luglio  2013,  n.
11 (Testo unico sul funzionamento e  l'organizzazione  dell'Assemblea
legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e
dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione  burocratica  e
la riduzione dei  costi  dell'Assemblea),  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «I contratti di lavoro subordinato  o  autonomo  di  cui  al
presente articolo non rientrano negli incarichi di  cui  all'art.  5,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica)».