Art. 11 
 
             Fondo regionale per la non autosufficienza 
 
  1. In attuazione  di  quanto  disposto  dall'art.  51  della  legge
regionale 23  dicembre  2004,  n.  27  (Legge  finanziaria  regionale
adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40, in coincidenza con l'approvazione del bilancio  di  previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005  e  del
bilancio pluriennale 2005-2007), che istituisce  il  Fondo  regionale
per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di
finanziamento pubblico delle prestazioni  sociosanitarie  ad  elevata
integrazione sanitaria ivi previste e' disposta  l'autorizzazione  di
spesa pari ad euro 100.000.000,00 per  l'esercizio  2018  e  ad  euro
116.100.000,00  per  l'esercizio  2019  e  2020,  nell'ambito   della
Missione 13 Tutela della salute  -  Programma  2  Servizio  sanitario
regionale  -  finanziamento  aggiuntivo  corrente  per   livelli   di
assistenza superiori ai LEA. 
  2. La Giunta regionale, previo parere della competente  Commissione
assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla  base  dei
criteri di cui all'art. 51 della legge regionale n. 27 del 2004.