Art. 13 
 
                  Fondo rotativo per le professioni 
                         ed il microcredito 
 
  1. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte  dei  liberi
professionisti, degli artigiani e delle  imprese  artigiane  e  delle
micro imprese del territorio regionale, la Regione e'  autorizzata  a
costituire un fondo rotativo gestito da soggetti iscritti  all'elenco
degli intermediari finanziari vigilati, gia' istituito ai  sensi  del
previgente art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia  bancaria  e  creditizia),  nelle
more del perfezionamento dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106
del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dall'art.  7
del decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.  141  (Attuazione  della
direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori,
nonche' modifiche al titolo VI  del  testo  unico  bancario  (decreto
legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina  dei  soggetti
operanti  nel  settore  finanziario,  degli   agenti   in   attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi). Tali risorse  sono  destinate
alla concessione di finanziamenti per l'avvio  e  la  crescita  delle
attivita' di impresa e professionali nell'osservanza della  normativa
europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. 
  2. La Regione istituisce e affida la gestione del fondo, secondo  i
criteri e le modalita' definite dalla Giunta  regionale,  assicurando
modalita' di accesso semplificate  e  forte  presenza  dell'attivita'
effettuata con il fondo nei territori. 
  3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di  cui  al
comma 1 e' disposta per l'esercizio 2018 un'autorizzazione  di  spesa
pari a  euro  500.000,00,  nell'ambito  della  Missione  14  Sviluppo
economico  e  competitivita'  -  Programma   1   Industria,   PMI   e
Artigianato.