Art. 13 Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito 1. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte dei liberi professionisti, degli artigiani e delle imprese artigiane e delle micro imprese del territorio regionale, la Regione e' autorizzata a costituire un fondo rotativo gestito da soggetti iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati, gia' istituito ai sensi del previgente art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche al titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi). Tali risorse sono destinate alla concessione di finanziamenti per l'avvio e la crescita delle attivita' di impresa e professionali nell'osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. 2. La Regione istituisce e affida la gestione del fondo, secondo i criteri e le modalita' definite dalla Giunta regionale, assicurando modalita' di accesso semplificate e forte presenza dell'attivita' effettuata con il fondo nei territori. 3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 e' disposta per l'esercizio 2018 un'autorizzazione di spesa pari a euro 500.000,00, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.