Art. 15 
 
                Cofinanziamento contratti di sviluppo 
 
  1. La  Regione  Emilia-Romagna  e'  autorizzata  a  cofinanziare  i
contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 9 dicembre 2014 (Adeguamento alle nuove norme in materia di
aiuti di Stato  previste  dal  regolamento  (UE)  n.  651/2014  dello
strumento  dei  contratti  di  sviluppo,  di  cui  all'art.  43   del
decreto-legge n. 112/2008), nella misura massima del 5 per cento. 
  2. A tal fine sono disposte, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo
economico e competitivita' - Programma 3 Ricerca  e  Innovazione,  le
seguenti autorizzazioni di spesa: 
    esercizio 2018 euro 1.390.000,00; 
    esercizio 2019 euro 1.030.000,00; 
    esercizio 2020 euro 1.424.000,00. 
  3. La Giunta regionale provvede a definire con propri atti  criteri
e modalita' per il cofinanziamento delle attivita' di cui al comma 1.