Art. 9 Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attivita' a supporto del Servizio sanitario regionale 1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attivita' a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR), ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per il bilancio 2018-2020 in complessivi euro 39.870.000,00, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, e Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria, cosi' articolati: acquisto di beni e servizi per euro 16.957.000,00; trasferimenti correnti per euro 21.500.000,00; acquisto di beni per euro 1.413.000,00.