Art. 9 
 
Quota del Fondo sanitario regionale di  parte  corrente  in  gestione
  accentrata presso la Regione per la realizzazione  di  progetti  ed
  attivita' a supporto del Servizio sanitario regionale 
 
  1. L'autorizzazione  di  spesa  per  lo  sviluppo  di  progetti  ed
attivita' a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR), ai sensi
dell'art.  2  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a  livello
regionale  attraverso  una  quota  di   finanziamento   dei   livelli
essenziali di assistenza  (LEA)  riservata  alla  gestione  sanitaria
accentrata,  viene  determinata,  per  il   bilancio   2018-2020   in
complessivi euro 39.870.000,00, nell'ambito della Missione 13  Tutela
della  salute  -  Programma  1   Servizio   sanitario   regionale   -
finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, e Programma
7 Ulteriori spese in materia sanitaria, cosi' articolati: 
    acquisto di beni e servizi per euro 16.957.000,00; 
    trasferimenti correnti per euro 21.500.000,00; 
    acquisto di beni per euro 1.413.000,00.