Art. 2 
 
         Inserimento dell'articolo 10bis nella l.r. 17/2016 
 
  1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 17/2016, e' inserito il seguente: 
  «Art. 10bis (Aiuti per danni  causati  da  avversita'  atmosferiche
assimilabili a calamita' naturali) 
  1. Al fine di compensare le PMI, operanti sul territorio  regionale
nel settore della produzione agricola primaria, per i  danni  causati
da  avversita'  atmosferiche  assimilabili  a   calamita'   naturali,
riconosciute  come  tali   con   decreto   dell'assessore   regionale
competente in materia di agricoltura, possono essere concessi aiuti a
fondo perduto  fino  ad  un  massimo  del  45  per  cento  dei  costi
ammissibili. Qualora sia stata stipulata una polizza assicurativa,  a
copertura di almeno il 50 per cento della produzione  media  annua  o
del  reddito  ricavato  dalla  produzione,  per  i  rischi  climatici
statisticamente piu' frequenti nel territorio regionale  per  cui  e'
prevista una copertura assicurativa, gli aiuti  di  cui  al  presente
articolo possono essere concessi fino ad un massimo del 90 per  cento
dei costi ammissibili. 
  2.  Sono  ritenuti  ammissibili  i  costi  dei  danni  subiti  come
conseguenza diretta dell'avversita' atmosferica  assimilabile  a  una
calamita' naturale, previamente valutati  dalla  struttura  regionale
competente che concede gli aiuti. 
  3. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a  titolo  di
indennizzo delle perdite, compresi quelli  percepiti  nell'ambito  di
altre misure statali o europee o in virtu'  di  polizze  assicurative
relative ai danni indennizzati, sono limitati al  90  per  cento  dei
costi ammissibili. 
  4. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni  dalla
data  del  verificarsi  dell'avversita'  atmosferica  assimilabile  a
calamita' naturale e gli aiuti devono essere  versati  entro  quattro
anni dal verificarsi della medesima. 
  5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai  sensi  e
nei limiti dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014.».