Art. 2 Inserimento dell'articolo 10bis nella l.r. 17/2016 1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 17/2016, e' inserito il seguente: «Art. 10bis (Aiuti per danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali) 1. Al fine di compensare le PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, per i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, riconosciute come tali con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, possono essere concessi aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 45 per cento dei costi ammissibili. Qualora sia stata stipulata una polizza assicurativa, a copertura di almeno il 50 per cento della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione, per i rischi climatici statisticamente piu' frequenti nel territorio regionale per cui e' prevista una copertura assicurativa, gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concessi fino ad un massimo del 90 per cento dei costi ammissibili. 2. Sono ritenuti ammissibili i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale, previamente valutati dalla struttura regionale competente che concede gli aiuti. 3. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure statali o europee o in virtu' di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati al 90 per cento dei costi ammissibili. 4. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a calamita' naturale e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi della medesima. 5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014.».