Art. 5 
 
                   Sospensione delle rate di mutui 
 
  1. I beneficiari dei mutui  a  tasso  agevolato  concessi,  per  il
tramite della societa' finanziaria  regionale  (FINAOSTA  S.p.A.),  a
valere sulle leggi regionali 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di
un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di  miglioramento
fondiario in agricoltura), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina
dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24  luglio  1995,
n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile  1998,  n.  1),  possono
chiedere la sospensione, per un periodo di dodici mesi, del pagamento
delle rate. 
  2. La sospensione e' concessa, senza  interessi  di  mora  e  oneri
aggiuntivi, previa istanza da presentare a FINAOSTA S.p.A.  entro  il
31 luglio 2017, alle rate dei mutui stipulati entro la  data  del  31
maggio 2017 in scadenza dal 1° luglio 2017 e fino al 30 giugno 2018. 
  3. La durata del contratto di mutuo e  quella  delle  garanzie  per
esso prestate e' prorogata  di  un  periodo  uguale  a  quello  della
sospensione. 
  4. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate  di  mutuo
riprende, secondo  gli  importi  e  la  periodicita'  originariamente
previsti dal contratto, posticipato di un anno. 
  5. La sospensione si applica anche ai mutuatari  inadempienti  alla
data del  31  maggio  2017  rispetto  a  rate  di  mutuo  scadute,  a
condizione che non sia gia' iniziato il  procedimento  esecutivo  per
l'escussione delle garanzie. 
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo, ove riguardanti  le
imprese agricole e agrituristiche,  sono  concesse  ai  sensi  e  nei
limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» e n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  n.
L 352 del 24 dicembre 2013. In tali casi, i richiedenti sono tenuti a
presentare la dichiarazione di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  dei
predetti regolamenti. 
  7. Qualora il  mutuatario  interessato  non  possa  beneficiare  di
agevolazioni in regime «de minimis»,  la  sospensione  del  pagamento
delle rate dei mutui agevolati ai sensi sensi del  presente  articolo
e' disposta a condizione che il richiedente assuma a proprio carico i
connessi oneri finanziari. 
  8. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente  articolo,
alla sospensione dei mutui si applicano le disposizioni di  cui  alla
deliberazione  della  Giunta  regionale  29  gennaio  2015,  n.   82,
concernente  la  definizione  delle  modalita'  di  attuazione  della
sospensione del pagamento delle rate dei mutui agevolati.