Art. 5 Sospensione delle rate di mutui 1. I beneficiari dei mutui a tasso agevolato concessi, per il tramite della societa' finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.), a valere sulle leggi regionali 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), possono chiedere la sospensione, per un periodo di dodici mesi, del pagamento delle rate. 2. La sospensione e' concessa, senza interessi di mora e oneri aggiuntivi, previa istanza da presentare a FINAOSTA S.p.A. entro il 31 luglio 2017, alle rate dei mutui stipulati entro la data del 31 maggio 2017 in scadenza dal 1° luglio 2017 e fino al 30 giugno 2018. 3. La durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate e' prorogata di un periodo uguale a quello della sospensione. 4. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende, secondo gli importi e la periodicita' originariamente previsti dal contratto, posticipato di un anno. 5. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 31 maggio 2017 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia gia' iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie. 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo, ove riguardanti le imprese agricole e agrituristiche, sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013. In tali casi, i richiedenti sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, dei predetti regolamenti. 7. Qualora il mutuatario interessato non possa beneficiare di agevolazioni in regime «de minimis», la sospensione del pagamento delle rate dei mutui agevolati ai sensi sensi del presente articolo e' disposta a condizione che il richiedente assuma a proprio carico i connessi oneri finanziari. 8. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, alla sospensione dei mutui si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2015, n. 82, concernente la definizione delle modalita' di attuazione della sospensione del pagamento delle rate dei mutui agevolati.