Art. 7 Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato in euro 2.000.000 per l'anno 2018 e in euro 500.000 a decorrere dall'anno 2019. 2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2017/2019 nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2017/2019 nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) Programma 02 (Formazione professionale) per euro 2.000.000 nel 2018 e per euro 500.000 nel 2019. 4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.