Art. 7 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione  della  presente
legge e' determinato in euro 2.000.000 per  l'anno  2018  e  in  euro
500.000 a decorrere dall'anno 2019. 
  2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio di previsione della Regione per il  triennio
2017/2019 nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari  e
pesca) Programma 01 (Sviluppo del  settore  agricolo  e  del  sistema
agroalimentare). 
  3. Al finanziamento dell'onere  di  cui  al  comma  1  si  provvede
mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio di previsione
della Regione per il triennio 2017/2019 nella Missione 15  (Politiche
per il lavoro e la formazione professionale) Programma 02 (Formazione
professionale) per euro 2.000.000 nel 2018 e  per  euro  500.000  nel
2019. 
  4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale  e'
autorizzata ad apportare,  con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.