Art. 11 
 
Obblighi dei  medici  informazione  specifica  in  medicina  generale
  beneficiari della borsa di studio aggiuntiva regionale 
 
  1.  Il  medico  assegnatario  della  borsa  di  studio   aggiuntiva
regionale di cui all'articolo 10 deve: 
    a) concludere  il  corso  di  formazione  specifica  in  medicina
generale organizzato dalla Regione e conseguire il relativo diploma; 
    b) prestare servizio presso le strutture dell'Azienda USL per  un
periodo  minimo  complessivo  di  cinque  anni   successivamente   al
conseguimento del diploma. 
  2. In relazione all'obbligo di cui  al  comma  1,  lettera  b),  il
medico in formazione specifica in medicina generale si impegna a: 
    a)  presentare  domanda  per  l'inserimento   nella   graduatoria
regionale  di  medicina  generale  del  primo  anno   successivo   al
conseguimento  del  diploma  di  formazione  specifica  in   medicina
generale; 
    b) presentare domanda, nei cinque anni successivi  alla  data  di
conseguimento  del  diploma,  a  fronte   degli   avvisi   pubblicati
dall'Azienda USL per la  copertura  di  zone  carenti  di  assistenza
primaria e accettare, indipendentemente dalla zona, almeno una  delle
prime due eventuali proposte di  incarico  di  medico  di  assistenza
primaria a tempo indeterminato presso la medesima Azienda. 
  3. Concorrono al  computo  del  periodo  di  servizio  obbligatorio
quinquennale di cui al comma 1,  lettera  b),  tutti  gli  incarichi,
anche non continuativi, assegnati dall'Azienda USL, per i  quali  sia
richiesto il diploma di formazione specifica in medicina generale.