Art. 6 
 
               Obblighi degli assegnatari di un posto 
             aggiuntivo e della relativa borsa di studio 
 
  1. L'assegnatario di un posto aggiuntivo e della relativa borsa  di
studio deve: 
    a)  conseguire  il  diploma  di  specializzazione  per  il  quale
beneficia della borsa di studio; 
    b) prestare servizio presso le strutture dell'Azienda USL per  un
periodo minimo complessivo di cinque anni. 
  2. In  relazione  all'obbligo  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),
l'assegnatario di un posto  aggiuntivo  e  della  relativa  borsa  di
studio si impegna a: 
    a)  partecipare,  nei  cinque  anni  successivi  alla   data   di
conseguimento del diploma di specializzazione, ai  concorsi  pubblici
per l'assunzione a tempo indeterminato banditi dall'Azienda  USL  che
prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione
conseguita ai sensi del  comma  1,  lettera  a),  o  specializzazione
equipollente, e accettare l'eventuale proposta di assunzione a  tempo
indeterminato; 
    b)  presentare  domanda  per  l'inserimento   nelle   graduatorie
aziendali  di  cui  agli  accordi  collettivi  nazionali  vigenti  di
settore, nei cinque anni successivi alla data  di  conseguimento  del
diploma di specializzazione, nonche'  a  presentare  domanda  per  la
copertura  di  incarichi   vacanti   pubblicati   dall'Azienda   USL,
accettando  l'eventuale  proposta   di   convenzionamento   a   tempo
indeterminato. 
  3. Concorrono al  computo  del  periodo  di  servizio  obbligatorio
quinquennale di cui al comma 1,  lettera  b),  tutti  gli  incarichi,
anche non continuativi, assegnati dall'Azienda USL con  contratti  di
lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento, per l'accesso ai
quali sia richiesta la specializzazione conseguita ai sensi del comma
1, lettera a), ovvero una specializzazione equipollente.