Art. 6 Obblighi degli assegnatari di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio 1. L'assegnatario di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio deve: a) conseguire il diploma di specializzazione per il quale beneficia della borsa di studio; b) prestare servizio presso le strutture dell'Azienda USL per un periodo minimo complessivo di cinque anni. 2. In relazione all'obbligo di cui al comma 1, lettera b), l'assegnatario di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio si impegna a: a) partecipare, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, ai concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato banditi dall'Azienda USL che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita ai sensi del comma 1, lettera a), o specializzazione equipollente, e accettare l'eventuale proposta di assunzione a tempo indeterminato; b) presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie aziendali di cui agli accordi collettivi nazionali vigenti di settore, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, nonche' a presentare domanda per la copertura di incarichi vacanti pubblicati dall'Azienda USL, accettando l'eventuale proposta di convenzionamento a tempo indeterminato. 3. Concorrono al computo del periodo di servizio obbligatorio quinquennale di cui al comma 1, lettera b), tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dall'Azienda USL con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento, per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita ai sensi del comma 1, lettera a), ovvero una specializzazione equipollente.