Art. 9 Requisiti per l'accesso agli interventi per la formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie 1. L'accesso ai posti aggiuntivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e' subordinato al possesso dei seguenti requisiti: a) residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle prove di ammissione ai corsi di laurea; b) essere utilmente collocati nelle graduatorie di accesso ai corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie presso i quali sono stati attivati i posti aggiuntivi, nel rispetto della normativa statale vigente. 2. Per accedere ai corsi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), i candidati devono essere utilmente collocati nella graduatoria di accesso al corso di laurea istituito ai sensi del protocollo di intesa di cui all'articolo 8, comma 4. 3. L'accesso al corso di laurea di cui al comma 2 e' subordinato al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese, secondo le modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale.