Art. 9 
 
      Requisiti per l'accesso agli interventi per la formazione 
         universitaria triennale delle professioni sanitarie 
 
  1. L'accesso ai posti aggiuntivi di cui all'articolo  8,  comma  1,
lettera a), e' subordinato al possesso dei seguenti requisiti: 
    a) residenza in Valle d'Aosta da almeno tre  anni  alla  data  di
presentazione  della  domanda  di  partecipazione   alle   prove   di
ammissione ai corsi di laurea; 
    b) essere utilmente collocati nelle  graduatorie  di  accesso  ai
corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie presso i  quali
sono stati attivati i posti aggiuntivi, nel rispetto della  normativa
statale vigente. 
  2. Per accedere ai corsi di cui all'articolo 8,  comma  1,  lettera
b), i candidati devono essere utilmente collocati  nella  graduatoria
di accesso al corso di laurea istituito ai sensi  del  protocollo  di
intesa di cui all'articolo 8, comma 4. 
  3. L'accesso al corso di laurea di cui al comma 2 e' subordinato al
preventivo  accertamento  della  conoscenza  della  lingua  francese,
secondo  le  modalita'  stabilite  con  deliberazione  della   Giunta
regionale.