Art. 5 
 
                      Modificazione all'art. 12 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 25/2010 e'
aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Per gli atti degli enti locali resta fermo quanto  previsto
dagli articoli 52-bis e 52-ter della legge regionale 7 dicembre 1998,
n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare   come   legge   della   Regione   autonoma   della   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
 
    Aosta, 13 dicembre 2017 
 
                               VIERIN 
 
(Omissis).