Art. 5 Modificazione all'art. 12 1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 25/2010 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per gli atti degli enti locali resta fermo quanto previsto dagli articoli 52-bis e 52-ter della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Aosta, 13 dicembre 2017 VIERIN (Omissis).