Art. 5 Variazioni di bilancio 1. La giunta e' autorizzata, ai sensi degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a disciplinare con propria deliberazione le modalita' con le quali vengono effettuate le variazioni del bilancio gestionale e i prelievi dai fondi di riserva.