Art. 5 
 
                       Variazioni di bilancio 
 
  1. La giunta e' autorizzata, ai sensi degli articoli 48  e  51  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni  in  materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di  bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a disciplinare  con
propria deliberazione le modalita' con le quali vengono effettuate le
variazioni del bilancio gestionale e i prelievi dai fondi di riserva.