(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 57 del 23 dicembre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Organizzazione dei servizi antincendi. Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 1. Dopo il comma 4 dell'art. 40 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste), e' inserito il seguente: «4-bis. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti con le modalita' stabilite dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), per gli incarichi dirigenziali di pari livello.». 2. All'art. 42 della legge regionale n. 37/2009, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) del comma 2 e' abrogata; b) il comma 3 e' abrogato. 3. All'art. 43 della legge regionale n. 37/2009, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1 e 2, le parole: «concorso per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «corso-concorso per titoli ed esami»; b) i commi 3 e 4 sono abrogati. 4. All'art. 45 della legge regionale n. 37/2009, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «o servizio civile» sono sostituite dalle seguenti: «, servizio civile o servizio permanente»; b) l'alinea del comma 2 e' sostituito dal seguente: «Costituiscono titolo da valutare, anche ai fini del corso-concorso di cui all'art. 43, secondo le modalita' stabilite dalla giunta regionale, con propria deliberazione:»; c) dopo la lettera f) del comma 2, sono aggiunte le seguenti: «f-bis) l'aver frequentato corsi di aggiornamento professionale o corsi per l'acquisizione delle qualificazioni, risultanti da appositi brevetti o patenti attinenti l'attivita' di istituto, organizzati dalla Scuola regionale antincendi o dalle corrispondenti strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dai corrispondenti corpi o servizi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome della durata minima di trentasei ore, cui sia seguita una valutazione positiva, mediante lo svolgimento di un esame finale;»; f-ter) il possesso di titoli di studio superiori rispetto a quelli necessari per la partecipazione al concorso o al corso-concorso.»; d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nelle procedure di reclutamento di cui all'art. 43, non sono computati i titoli di cui al comma 2, lettere c), d) ed e).». 5. All'art. 46 della legge regionale n. 37/2009, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «, 43» sono soppresse; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'assunzione a tempo indeterminato e' subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso.»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'ammissione ai corsi e' subordinata all'esito positivo degli accertamenti dell'idoneita' psicofisica e del possesso dei requisiti attitudinali allo svolgimento delle mansioni previsti dall'art. 31.».