Art. 10 Responsabile del procedimento in materia di contratti pubblici. Modificazione alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 1. Al comma 1-bis dell'art. 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In materia di contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture e opere, le funzioni di responsabile del procedimento possono essere affidate ai dipendenti appartenenti alle categorie D e C2, fermo restando il possesso, da parte degli stessi, dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente per l'individuazione, nell'ambito dei predetti contratti, del responsabile unico del procedimento.».