Art. 10 
 
Responsabile del  procedimento  in  materia  di  contratti  pubblici.
  Modificazione alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 
 
  1. Al comma 1-bis dell'art. 8 della legge regionale 6 agosto  2007,
n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo:  «In  materia  di  contratti  pubblici  di
appalto aventi ad oggetto  l'acquisizione  di  servizi,  forniture  e
opere, le funzioni di responsabile del  procedimento  possono  essere
affidate ai dipendenti appartenenti alle  categorie  D  e  C2,  fermo
restando il possesso, da parte degli stessi, dei  requisiti  previsti
dalla normativa statale vigente per l'individuazione, nell'ambito dei
predetti contratti, del responsabile unico del procedimento.».