Art. 13 
 
Disposizioni in materia di commissioni locali valanghe. Modificazioni
  alle leggi regionali 4 agosto 2010, n. 29, e 5 agosto 2014, n. 6 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 4 agosto 2010,
n. 29 (Disposizioni in materia di commissioni  locali  valanghe),  e'
inserito il seguente: 
  «2-bis. A supporto del funzionamento delle CLV, il Consorzio  degli
enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) promuove la realizzazione  di
iniziative di ricerca documentali e formative,  anche  attraverso  il
coinvolgimento di soggetti esperti in materia di neve e valanghe.». 
  2. Al comma 3 dell'art. 1 della  legge  regionale  n.  29/2010,  le
parole: «al comma 1,  la  regione  concede  finanziamenti  agli  enti
locali» sono sostituite dalle seguenti:  «al  presente  articolo,  la
regione concede finanziamenti agli enti locali e al CELVA». 
  3. Alla rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 29/2010,  dopo
le parole: «agli enti  locali»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  al
CELVA». 
  4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge 5  agosto
2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di  funzioni  e
servizi comunali e soppressione delle comunita' montane), e' aggiunta
la seguente: 
    «d-bis) Recherches documentaires  et  formatives  au  profit  des
commissions locales des avalanches;».