Art. 13 Disposizioni in materia di commissioni locali valanghe. Modificazioni alle leggi regionali 4 agosto 2010, n. 29, e 5 agosto 2014, n. 6 1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (Disposizioni in materia di commissioni locali valanghe), e' inserito il seguente: «2-bis. A supporto del funzionamento delle CLV, il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) promuove la realizzazione di iniziative di ricerca documentali e formative, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti esperti in materia di neve e valanghe.». 2. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 29/2010, le parole: «al comma 1, la regione concede finanziamenti agli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo, la regione concede finanziamenti agli enti locali e al CELVA». 3. Alla rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 29/2010, dopo le parole: «agli enti locali» sono aggiunte le seguenti: «e al CELVA». 4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle comunita' montane), e' aggiunta la seguente: «d-bis) Recherches documentaires et formatives au profit des commissions locales des avalanches;».