Art. 14 
 
Disposizioni in materia di aziende  alberghiere.  Modificazioni  alla
                legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 
 
  1.  All'art.  2  della  legge  regionale  6  luglio  1984,  n.   33
(Disciplina della classificazione delle  aziende  alberghiere),  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In  tali
aziende, la gestione dell'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande e del centro benessere puo' essere esercitata da un  soggetto
diverso da quello che gestisce l'attivita' ricettiva alberghiera.»; 
  b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 73  e  74  della
legge regionale 6 aprile 1998, n.  11  (Normativa  urbanistica  e  di
pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e  dagli  strumenti
urbanistici comunali, l'utilizzo di unita' abitative, nei  limiti  di
cui all'art. 5, comma 1,  aventi  destinazione  d'uso  ad  abitazione
temporanea ai sensi dell'art. 73,  comma  2,  lettera  d-bis),  della
medesima legge, per l'esercizio dell'attivita' di albergo diffuso  di
cui  al  comma  5,  puo'  non  comportare  il  mutamento  della  loro
destinazione d'uso.». 
  2. All'art. 3-bis della legge regionale n. 33/1984, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole:  «al  comune»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «allo sportello unico»; 
  b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Lo sportello unico competente per territorio comunica  alla
struttura regionale competente in materia di  strutture  ricettive  e
all'Office regional du tourisme - Ufficio regionale  del  turismo  di
cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni  in
materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed
assistenza turistica ed istituzione dell'Office regional du  tourisme
- Ufficio  regionale  del  turismo),  di  seguito  denominato  Office
regional, l'avvenuta presentazione della SCIA.»; 
    c) dopo il comma 2-bis, come  introdotto  dalla  lettera  b),  e'
inserito il seguente: 
  «2-ter.  La  presentazione  della  SCIA  autorizza  ad  effettuare,
unitamente alla prestazione del servizio  ricettivo  alberghiero,  la
somministrazione di alimenti e bevande alle  persone  alloggiate,  ai
loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella  struttura  ricettiva
in occasione  di  manifestazioni  e  convegni  organizzati.  La  SCIA
autorizza ad effettuare, altresi', la fornitura di giornali, riviste,
cartoline  e  francobolli  alle  persone   alloggiate,   nonche'   ad
installare,  ad  uso  esclusivo  di  dette  persone,  attrezzature  e
strutture a carattere ricreativo, per le  quali  e'  fatta  salva  la
vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanita'.»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Ogni  variazione  relativa  a  stati,  fatti,   condizioni   e
titolarita' indicati nella SCIA di  cui  al  comma  1  o  nel  titolo
abilitativo che ha consentito l'esercizio dell'attivita' alberghiera,
ivi compresa  la  cessazione  dell'attivita',  e'  comunicata,  entro
trenta giorni dalla data del suo verificarsi,  allo  sportello  unico
competente per territorio che provvede agli  adempimenti  di  cui  al
comma 2-bis e all'art. 3-ter.». 
  3. L'art. 3-ter della legge regionale n. 33/1984 e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  3-ter  (Adempimenti  dello  sportello  unico).  -  1.  Entro
sessanta giorni  dalla  data  di  presentazione  della  SCIA  di  cui
all'art. 3-bis, comma 1, lo sportello unico competente per territorio
verifica la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti  di  legge
richiesti provvedendo, se del caso, all'adozione dei provvedimenti di
cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale n.  19/2007.  Qualora
gli esiti della verifica risultino negativi, con conseguente adozione
del provvedimento di diniego alla prosecuzione  dell'attivita'  e  di
rimozione degli effetti della SCIA, ne  e'  data  comunicazione  alla
struttura regionale competente in materia di  strutture  ricettive  e
all'Office regional.». 
  4.  All'art.  3-quater  della  legge  regionale  n.  33/1984,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1,  le  parole:  «del  comune»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dello sportello unico»; 
  b) al comma 2, le parole:  «il  comune»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «lo sportello unico»; 
  c) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera b),  e'  inserito
il seguente: 
  «2-bis. Fatte salve le disposizioni del regio decreto n.  773/1931,
il  gestore   dell'azienda   alberghiera   che   intenda   sospendere
l'attivita', per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni  e
non superiore a dodici mesi, e' tenuto  a  darne  comunicazione  allo
sportello unico competente per  territorio.  Qualora  il  periodo  di
sospensione dell'attivita' si protragga per un  periodo  superiore  a
dodici mesi, lo sportello unico competente per territorio dispone  la
cessazione dell'attivita' medesima.». 
  5. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 33/1984, e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 4-bis  (Definizioni  e  tipologie  di  camere).  -  1.  Negli
alberghi e negli alberghi diffusi, si intende per: 
  a) appartamento,  l'unita'  composta  da  due  camere  comunicanti,
entrambe destinate  al  pernottamento,  dotata  di  almeno  un  bagno
privato in comune; 
  b) junior suite, la camera con caratteristiche di arredo, corredo e
finiture di elevata qualita', con bagno privato, composta da un unico
locale all'interno del quale una parte e' allestita a soggiorno; 
  c) suite, l'unita' composta da almeno  tre  vani:  una  camera,  un
soggiorno e un bagno privato, con caratteristiche di arredo,  corredo
e finiture di elevata qualita'. 
  2. Le tipologie junior suite e suite di  cui  al  comma  1  possono
avere una dotazione massima di quattro posti letto.». 
  6. Ai commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 33/1984,  le
parole: «al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 30  per
cento». 
  7. All'art. 6 della legge regionale n. 33/1984, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nelle aziende alberghiere di cui all'art. 2 le camere destinate
agli ospiti devono avere una superficie  minima,  al  netto  di  ogni
altro ambiente accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto,  di  mq
14 per le camere a due letti e una superficie ulteriormente aumentata
di mq 6 per ogni letto in piu'. La frazione di superficie superiore a
mq 0,50 e' arrotondata all'unita' superiore. Nelle zone  territoriali
di tipo A dei PRG, le camere a due  letti  possono  disporre  di  una
superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 12.»; 
    b) dopo il comma 1, come sostituito dalla lettera a), e' inserito
il seguente: 
  «1-bis. Nella junior suite, come definita dall'art. 4-bis, comma 1,
lettera b), la superficie minima di cui al comma 1, escluso il  bagno
privato, deve essere maggiorata del  30  per  cento  per  le  aziende
alberghiere classificate fino a 3 stelle superior e del 40 per  cento
per quelle classificate almeno a 4 stelle.»; 
    c) dopo il comma 1-bis, come  introdotto  dalla  lettera  b),  e'
inserito il seguente: 
  «1-ter. Nella  suite,  come  definita  dall'art.  4-bis,  comma  1,
lettera c),  la  superficie  minima  dell'unita',  escluso  il  bagno
privato,  deve  essere  pari  alla  superficie  di  cui  al  comma  1
maggiorata del 65 per cento per le aziende  alberghiere  classificate
fino a 3 stelle superior e del 100 per cento per quelle  classificate
almeno a 4 stelle.»; 
  d) al comma 2, le parole: «dal comma  precedente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dai commi 1, 1-bis e 1-ter»; 
  e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Nelle unita' abitative  delle  residenze  turistico-alberghiere
composte da un  monolocale  adibito  a  cucina-pranzo-soggiorno  e  a
pernottamento, possono essere autorizzati al massimo due posti  letto
qualora la superficie minima, al netto di ogni vano  accessorio,  sia
pari ad almeno mq  17,50,  tre  posti  letto  qualora  la  superficie
minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 24  e
quattro posti letto qualora la superficie minima, al  netto  di  ogni
vano accessorio, sia pari ad almeno mq 32. Non possono in alcun  caso
essere autorizzati piu' di quattro posti letto.»; 
    f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Nelle unita' abitative  delle  residenze  turistico-alberghiere
composte da un locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e  da  una  o
piu'  camere   per   il   pernottamento,   nel   locale   adibito   a
cucina-pranzo-soggiorno  possono  essere   autorizzati   al   massimo
ulteriori quattro posti letto nella misura di uno ogni 6 mq cui  deve
essere aggiunta una superficie pari a  2  mq  per  ogni  posto  letto
dell'intera unita' abitativa.». 
  8. All'art. 7 della legge regionale n. 33/1984, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Gli  alberghi  e  le  residenze  turistico-alberghiere  possono
svolgere la propria attivita', oltreche'  nella  sede  principale,  o
casa madre, ove sono, di regola, ubicati i servizi di  ricevimento  e
portineria e gli altri servizi  generali  di  cui  si  avvalgano  gli
ospiti, anche in dipendenze.»; 
    b) al comma 3, le parole: «a non piu' di 50  metri  di  distanza»
sono sostituite dalle seguenti: «a non piu' di 100 metri di distanza,
percorribili a piedi». 
  9. All'art. 7-bis della legge regionale n. 33/1984, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) l'alinea del comma 1 e' sostituito dal seguente: «La  proprieta'
delle sole unita' abitative facenti parte di villaggi  albergo  e  di
residenze turistico-alberghiere o di dipendenze di alberghi, villaggi
albergo   e   residenze   turistico-alberghiere,   fatta   salva   la
destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura  per  l'intero
anno,  e'  frazionabile  nel  rispetto  delle  seguenti   concorrenti
condizioni:»; 
  b) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
  «b) fatto  salvo  quanto  previsto  all'art.  2,  comma  2,  ultimo
periodo, la gestione della struttura deve essere affidata ad un unico
soggetto che la effettua in modo unitario;»; 
  c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Fatte salve le sanzioni amministrative di cui all'art.  12,  la
violazione di una delle disposizioni  di  cui  al  comma  1  e  degli
obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari e
al soggetto gestore solidalmente  tra  loro,  l'applicazione  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento  di  una
somma da euro 25.000 a euro 250.000 per ogni  unita'  abitativa.  Nei
casi di reiterazione delle predette  violazioni,  i  limiti  edittali
sono raddoppiati.». 
  10. Al comma 5 dell'art. 8 della legge  regionale  n.  33/1984,  le
parole: «il comune» sono sostituite  dalle  seguenti:  «lo  sportello
unico competente per territorio». 
  11. Al comma 9 dell'art. 9 della legge  regionale  n.  33/1984,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e agli sportelli unici». 
  12. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 33/1984, e' inserito  il
seguente: 
  «Art. 9-bis (Denunce obbligatorie). - 1. Fatti salvi  l'obbligo  di
denunciare all'autorita' di  pubblica  sicurezza  le  generalita'  di
ciascun ospite e il loro arrivo e presenza e ogni  altro  adempimento
prescritto dall'art. 109 del regio decreto n.  773/1931,  il  gestore
dell'attivita' ricettiva alberghiera e' tenuto a comunicare, entro il
giorno 10 di ogni mese, gli arrivi e le presenze del mese precedente,
per scopi statistici, all'Office regional.». 
  13. All'art. 12 della legge regionale n. 33/1984, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma  3,  le  parole:  «al  comune»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «allo sportello unico»; 
  b) al comma 7, dopo le parole: «ai commi 3, 4 e 5» sono inserite le
seguenti: «e all'art. 7-bis, comma 2». 
  14. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 5  e  6,  della  legge
regionale n. 33/1984, come sostituite dal comma 7, lettere e)  e  f),
non si applicano alle residenze turistico-alberghiere esistenti  alla
data di entrata in vigore della presente legge  qualora  la  relativa
applicazione comporti una riduzione dei posti letto gia' autorizzati.
La disposizione di cui all'art. 6, comma 5, della legge regionale  n.
33/1984, come sostituita dal comma 7, lettera  e),  non  si  applica,
inoltre, alle unita' abitative delle residenze  turistico-alberghiere
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge  a  cui
sia gia' stato autorizzato un solo posto letto.