Art. 14 Disposizioni in materia di aziende alberghiere. Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 1. All'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali aziende, la gestione dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e del centro benessere puo' essere esercitata da un soggetto diverso da quello che gestisce l'attivita' ricettiva alberghiera.»; b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 73 e 74 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e dagli strumenti urbanistici comunali, l'utilizzo di unita' abitative, nei limiti di cui all'art. 5, comma 1, aventi destinazione d'uso ad abitazione temporanea ai sensi dell'art. 73, comma 2, lettera d-bis), della medesima legge, per l'esercizio dell'attivita' di albergo diffuso di cui al comma 5, puo' non comportare il mutamento della loro destinazione d'uso.». 2. All'art. 3-bis della legge regionale n. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «al comune» sono sostituite dalle seguenti: «allo sportello unico»; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Lo sportello unico competente per territorio comunica alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office regional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office regional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), di seguito denominato Office regional, l'avvenuta presentazione della SCIA.»; c) dopo il comma 2-bis, come introdotto dalla lettera b), e' inserito il seguente: «2-ter. La presentazione della SCIA autorizza ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo alberghiero, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA autorizza ad effettuare, altresi', la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonche' ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanita'.»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarita' indicati nella SCIA di cui al comma 1 o nel titolo abilitativo che ha consentito l'esercizio dell'attivita' alberghiera, ivi compresa la cessazione dell'attivita', e' comunicata, entro trenta giorni dalla data del suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui al comma 2-bis e all'art. 3-ter.». 3. L'art. 3-ter della legge regionale n. 33/1984 e' sostituito dal seguente: «Art. 3-ter (Adempimenti dello sportello unico). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA di cui all'art. 3-bis, comma 1, lo sportello unico competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti provvedendo, se del caso, all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale n. 19/2007. Qualora gli esiti della verifica risultino negativi, con conseguente adozione del provvedimento di diniego alla prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli effetti della SCIA, ne e' data comunicazione alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office regional.». 4. All'art. 3-quater della legge regionale n. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «del comune» sono sostituite dalle seguenti: «dello sportello unico»; b) al comma 2, le parole: «il comune», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «lo sportello unico»; c) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera b), e' inserito il seguente: «2-bis. Fatte salve le disposizioni del regio decreto n. 773/1931, il gestore dell'azienda alberghiera che intenda sospendere l'attivita', per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a dodici mesi, e' tenuto a darne comunicazione allo sportello unico competente per territorio. Qualora il periodo di sospensione dell'attivita' si protragga per un periodo superiore a dodici mesi, lo sportello unico competente per territorio dispone la cessazione dell'attivita' medesima.». 5. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 33/1984, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Definizioni e tipologie di camere). - 1. Negli alberghi e negli alberghi diffusi, si intende per: a) appartamento, l'unita' composta da due camere comunicanti, entrambe destinate al pernottamento, dotata di almeno un bagno privato in comune; b) junior suite, la camera con caratteristiche di arredo, corredo e finiture di elevata qualita', con bagno privato, composta da un unico locale all'interno del quale una parte e' allestita a soggiorno; c) suite, l'unita' composta da almeno tre vani: una camera, un soggiorno e un bagno privato, con caratteristiche di arredo, corredo e finiture di elevata qualita'. 2. Le tipologie junior suite e suite di cui al comma 1 possono avere una dotazione massima di quattro posti letto.». 6. Ai commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 33/1984, le parole: «al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento». 7. All'art. 6 della legge regionale n. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nelle aziende alberghiere di cui all'art. 2 le camere destinate agli ospiti devono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto, di mq 14 per le camere a due letti e una superficie ulteriormente aumentata di mq 6 per ogni letto in piu'. La frazione di superficie superiore a mq 0,50 e' arrotondata all'unita' superiore. Nelle zone territoriali di tipo A dei PRG, le camere a due letti possono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 12.»; b) dopo il comma 1, come sostituito dalla lettera a), e' inserito il seguente: «1-bis. Nella junior suite, come definita dall'art. 4-bis, comma 1, lettera b), la superficie minima di cui al comma 1, escluso il bagno privato, deve essere maggiorata del 30 per cento per le aziende alberghiere classificate fino a 3 stelle superior e del 40 per cento per quelle classificate almeno a 4 stelle.»; c) dopo il comma 1-bis, come introdotto dalla lettera b), e' inserito il seguente: «1-ter. Nella suite, come definita dall'art. 4-bis, comma 1, lettera c), la superficie minima dell'unita', escluso il bagno privato, deve essere pari alla superficie di cui al comma 1 maggiorata del 65 per cento per le aziende alberghiere classificate fino a 3 stelle superior e del 100 per cento per quelle classificate almeno a 4 stelle.»; d) al comma 2, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 1-bis e 1-ter»; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nelle unita' abitative delle residenze turistico-alberghiere composte da un monolocale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e a pernottamento, possono essere autorizzati al massimo due posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 17,50, tre posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 24 e quattro posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 32. Non possono in alcun caso essere autorizzati piu' di quattro posti letto.»; f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Nelle unita' abitative delle residenze turistico-alberghiere composte da un locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e da una o piu' camere per il pernottamento, nel locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno possono essere autorizzati al massimo ulteriori quattro posti letto nella misura di uno ogni 6 mq cui deve essere aggiunta una superficie pari a 2 mq per ogni posto letto dell'intera unita' abitativa.». 8. All'art. 7 della legge regionale n. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere possono svolgere la propria attivita', oltreche' nella sede principale, o casa madre, ove sono, di regola, ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgano gli ospiti, anche in dipendenze.»; b) al comma 3, le parole: «a non piu' di 50 metri di distanza» sono sostituite dalle seguenti: «a non piu' di 100 metri di distanza, percorribili a piedi». 9. All'art. 7-bis della legge regionale n. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 1 e' sostituito dal seguente: «La proprieta' delle sole unita' abitative facenti parte di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere o di dipendenze di alberghi, villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, e' frazionabile nel rispetto delle seguenti concorrenti condizioni:»; b) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «b) fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, ultimo periodo, la gestione della struttura deve essere affidata ad un unico soggetto che la effettua in modo unitario;»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fatte salve le sanzioni amministrative di cui all'art. 12, la violazione di una delle disposizioni di cui al comma 1 e degli obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari e al soggetto gestore solidalmente tra loro, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 25.000 a euro 250.000 per ogni unita' abitativa. Nei casi di reiterazione delle predette violazioni, i limiti edittali sono raddoppiati.». 10. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 33/1984, le parole: «il comune» sono sostituite dalle seguenti: «lo sportello unico competente per territorio». 11. Al comma 9 dell'art. 9 della legge regionale n. 33/1984, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e agli sportelli unici». 12. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 33/1984, e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Denunce obbligatorie). - 1. Fatti salvi l'obbligo di denunciare all'autorita' di pubblica sicurezza le generalita' di ciascun ospite e il loro arrivo e presenza e ogni altro adempimento prescritto dall'art. 109 del regio decreto n. 773/1931, il gestore dell'attivita' ricettiva alberghiera e' tenuto a comunicare, entro il giorno 10 di ogni mese, gli arrivi e le presenze del mese precedente, per scopi statistici, all'Office regional.». 13. All'art. 12 della legge regionale n. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «al comune» sono sostituite dalle seguenti: «allo sportello unico»; b) al comma 7, dopo le parole: «ai commi 3, 4 e 5» sono inserite le seguenti: «e all'art. 7-bis, comma 2». 14. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 5 e 6, della legge regionale n. 33/1984, come sostituite dal comma 7, lettere e) e f), non si applicano alle residenze turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge qualora la relativa applicazione comporti una riduzione dei posti letto gia' autorizzati. La disposizione di cui all'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 33/1984, come sostituita dal comma 7, lettera e), non si applica, inoltre, alle unita' abitative delle residenze turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a cui sia gia' stato autorizzato un solo posto letto.