Art. 15 Disposizioni in materia di strutture ricettive extralberghiere. Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 1. All'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite in via diretta o indiretta al di fuori di normali canali commerciali, da enti, associazioni, imprese o altre organizzazioni, pubblici e privati, operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, per il solo soggiorno dei propri dipendenti, associati, assistiti o soci e loro familiari.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nelle case per ferie possono, inoltre, essere ospitati dipendenti, associati, assistiti o soci e loro familiari, di altri enti, associazioni, imprese o altre organizzazioni, pubblici e privati, con i quali sia stipulata apposita convenzione.». 2. La lettera e) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 11/1996 e' sostituita dalla seguente: «e) le categorie di soggetti che possono essere ospitate nella struttura.». 3. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 11/1996, le parole: «con sommaria attrezzatura per cucina ad uso autonomo» sono soppresse. 4. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 11/1996, le parole: «, avvalendosi della normale organizzazione familiare,» sono soppresse. 5. Il comma 2-ter dell'art. 16-bis della legge regionale n. 11/1996 e' sostituito dal seguente: «2-ter. La somministrazione di alimenti e bevande che richiedano manipolazione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e puo' essere effettuata a condizione che: a) sia rispettata l'apposita disciplina prevista dal regolamento regionale approvato ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13); b) il soggetto gestore del bed & breakfast - chambre et petit dejeuner sia in possesso, alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui all'art. 16-quater, di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). In mancanza di detto requisito professionale, il soggetto gestore deve frequentare, con esito positivo, il corso professionale di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 1/2006, limitatamente alle materie inerenti all'igiene nella manipolazione degli alimenti.». 6. La lettera d) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 11/1996 e' sostituita dalla seguente: «d) ricevimento, recapito e assistenza degli ospiti da esercitare in un locale, eventualmente destinato anche ad altri usi, situato nello stesso territorio comunale in cui sono ubicate le unita' abitative;». 7. All'art. 18 della legge regionale n. 11/1996, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2-bis e 2-ter, limitatamente al computo dei posti letto, le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi in materia di civile abitazione.»; b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le unita' abitative che ricadono nelle zone territoriali di tipo A dei PRG devono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 11,50 per le camere a due letti.»; c) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera b), e' inserito il seguente: «2-bis. Limitatamente al computo dei posti letto, nelle unita' abitative composte da un monolocale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e a pernottamento sono autorizzati due posti letto. Possono essere autorizzati al massimo tre posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 24 e quattro posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 32. Non possono in alcun caso essere autorizzati piu' di quattro posti letto:». d) dopo il comma 2-bis, come introdotto dalla lettera c), e' inserito il seguente: «2-ter. Limitatamente al computo dei posti letto, nelle unita' abitative composte da un locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e da una o piu' camere per il pernottamento, nel locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno possono essere autorizzati al massimo ulteriori quattro posti letto nella misura di uno ogni 6 mq cui deve essere aggiunta una superficie pari a 2 mq per ogni posto letto dell'intera unita' abitativa.». 8. Il comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 11/1996 e' sostituito dal seguente: «3. Fatti salvi l'obbligo di denunciare all'autorita' di pubblica sicurezza le generalita' di ciascun ospite e il loro arrivo e presenza e ogni altro adempimento prescritto dall'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il gestore dell'attivita' ricettiva extralberghiera e' tenuto a comunicare, entro il giorno 10 di ogni mese, gli arrivi e le presenze del mese precedente, per scopi statistici, all'Office regional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office regional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), di seguito denominato Office regional.». 9. Al comma 1 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 11/1996, le parole: «le aziende di promozione turistica» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti locali, l'Office regional». 10. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 11/1996, le parole: «del turismo, sport e beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di turismo». 11. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 11/1996, le parole: «la pubblica sicurezza in materia di registrazione e notifica delle persone alloggiate, la rilevazione statistica, l'iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, prevista dall'art. 5 della legge n. 217/1983,» sono soppresse. 12. All'art. 28 della legge regionale n. 11/1996, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Il gestore della casa per ferie o dell'ostello per la gioventu' che fornisce alloggio ad ospiti diversi da quelli previsti rispettivamente dagli articoli 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000»; b) dopo il comma 6-bis, come introdotto dalla lettera a), e' inserito il seguente: «6-ter. Il gestore di bed & breakfast - chambre et petit dejeuner che somministri alimenti e bevande che richiedano manipolazione, in violazione di quanto previsto dall'art. 16-bis, comma 2-ter, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 6.000.». 13. Le disposizioni di cui all'art. 18, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale n. 11/1996, come introdotte dal comma 7, lettere c) e d), non si applicano alle case e appartamenti per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge qualora la relativa applicazione comporti una riduzione dei posti letto gia' autorizzati. 14. La lettera e) del comma 2 degli articoli 10, 16 e 19 della legge regionale n. 11/1996 e' abrogata.