Art. 15 
 
Disposizioni  in  materia  di  strutture  ricettive  extralberghiere.
  Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 
 
  1.  All'art.  2  della  legge  regionale  29  maggio  1996,  n.  11
(Disciplina  delle   strutture   ricettive   extralberghiere),   sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Sono case per ferie le strutture ricettive  attrezzate  per  il
soggiorno, anche in forma autogestita, di persone o  gruppi,  gestite
in via diretta o indiretta al di fuori di normali canali commerciali,
da enti, associazioni, imprese o  altre  organizzazioni,  pubblici  e
privati, operanti senza  scopo  di  lucro  per  il  conseguimento  di
finalita' sociali, culturali, assistenziali,  religiose  o  sportive,
per il solo soggiorno dei propri dipendenti, associati,  assistiti  o
soci e loro familiari.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Nelle  case  per  ferie  possono,  inoltre,  essere   ospitati
dipendenti, associati, assistiti o soci e loro  familiari,  di  altri
enti,  associazioni,  imprese  o  altre  organizzazioni,  pubblici  e
privati, con i quali sia stipulata apposita convenzione.». 
  2. La lettera e) del comma 2 dell'art. 4 della legge  regionale  n.
11/1996 e' sostituita dalla seguente: 
    «e) le categorie di soggetti che possono  essere  ospitate  nella
struttura.». 
  3. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n.
11/1996, le parole: «con sommaria  attrezzatura  per  cucina  ad  uso
autonomo» sono soppresse. 
  4. Al comma 3 dell'art. 14 della legge  regionale  n.  11/1996,  le
parole: «, avvalendosi della normale organizzazione familiare,»  sono
soppresse. 
  5. Il comma 2-ter dell'art. 16-bis della legge regionale n. 11/1996
e' sostituito dal seguente: 
  «2-ter. La somministrazione di alimenti e  bevande  che  richiedano
manipolazione rientra nell'ambito  di  applicazione  del  regolamento
(CE) n. 852/2004 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  29
aprile 2004, sull'igiene  dei  prodotti  alimentari,  e  puo'  essere
effettuata a condizione che: 
  a) sia rispettata l'apposita disciplina  prevista  dal  regolamento
regionale approvato ai sensi  dell'art.  20,  comma  5,  della  legge
regionale 3  gennaio  2006,  n.  1  (Disciplina  delle  attivita'  di
somministrazione di  alimenti  e  bevande.  Abrogazione  della  legge
regionale 10 luglio 1996, n. 13); 
  b) il soggetto gestore del bed  &  breakfast  -  chambre  et  petit
dejeuner  sia  in  possesso,  alla  data   di   presentazione   della
segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di  cui  all'art.
16-quater, di uno dei requisiti professionali  di  cui  all'art.  71,
comma 6, del decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.  59  (Attuazione
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
In mancanza di detto requisito  professionale,  il  soggetto  gestore
deve frequentare, con esito positivo, il corso professionale  di  cui
all'art. 6, comma 4, della legge regionale n.  1/2006,  limitatamente
alle  materie   inerenti   all'igiene   nella   manipolazione   degli
alimenti.». 
  6. La lettera d) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale  n.
11/1996 e' sostituita dalla seguente: 
    «d) ricevimento, recapito e assistenza degli ospiti da esercitare
in un locale, eventualmente destinato anche  ad  altri  usi,  situato
nello stesso territorio  comunale  in  cui  sono  ubicate  le  unita'
abitative;». 
  7. All'art. 18 della legge regionale n. 11/1996, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dai  commi  2-bis   e   2-ter,
limitatamente al computo dei posti letto, le case e appartamenti  per
vacanze  devono  possedere  i  requisiti  previsti  dai   regolamenti
igienico-edilizi in materia di civile abitazione.»; 
  b) al comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
unita' abitative che ricadono nelle zone territoriali di tipo  A  dei
PRG devono disporre di una superficie minima, al netto di  ogni  vano
accessorio, di mq 11,50 per le camere a due letti.»; 
  c) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera b),  e'  inserito
il seguente: 
  «2-bis. Limitatamente al computo  dei  posti  letto,  nelle  unita'
abitative composte da un monolocale adibito a cucina-pranzo-soggiorno
e a pernottamento sono autorizzati due posti  letto.  Possono  essere
autorizzati al massimo tre posti letto qualora la superficie  minima,
al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 24 e  quattro
posti letto qualora la superficie  minima,  al  netto  di  ogni  vano
accessorio, sia pari ad almeno mq  32.  Non  possono  in  alcun  caso
essere autorizzati piu' di quattro posti letto:». 
    d) dopo il comma 2-bis, come  introdotto  dalla  lettera  c),  e'
inserito il seguente: 
  «2-ter. Limitatamente al computo  dei  posti  letto,  nelle  unita'
abitative composte da un locale adibito a  cucina-pranzo-soggiorno  e
da una o piu' camere per  il  pernottamento,  nel  locale  adibito  a
cucina-pranzo-soggiorno  possono  essere   autorizzati   al   massimo
ulteriori quattro posti letto nella misura di uno ogni 6 mq cui  deve
essere aggiunta una superficie pari a  2  mq  per  ogni  posto  letto
dell'intera unita' abitativa.». 
  8. Il comma 3 dell'art. 23 della  legge  regionale  n.  11/1996  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Fatti salvi l'obbligo di denunciare all'autorita'  di  pubblica
sicurezza le generalita'  di  ciascun  ospite  e  il  loro  arrivo  e
presenza e ogni altro adempimento prescritto dall'art. 109 del  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza),  il  gestore  dell'attivita'  ricettiva
extralberghiera e' tenuto a comunicare, entro il giorno  10  di  ogni
mese, gli arrivi  e  le  presenze  del  mese  precedente,  per  scopi
statistici, all'Office regional du tourisme - Ufficio  regionale  del
turismo di cui alla legge regionale  26  maggio  2009,  n.  9  (Nuove
disposizioni  in   materia   di   organizzazione   dei   servizi   di
informazione, accoglienza  ed  assistenza  turistica  ed  istituzione
dell'Office regional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), di
seguito denominato Office regional.». 
  9. Al comma 1 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 11/1996, le
parole: «le aziende di promozione turistica»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «gli enti locali, l'Office regional». 
  10. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale  n.  11/1996,  le
parole: «del turismo, sport e beni culturali» sono  sostituite  dalle
seguenti: «competente in materia di turismo». 
  11. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale  n.  11/1996,  le
parole: «la pubblica sicurezza in materia di registrazione e notifica
delle persone alloggiate,  la  rilevazione  statistica,  l'iscrizione
alla sezione speciale del  registro  degli  esercenti  il  commercio,
prevista dall'art. 5 della legge n. 217/1983,» sono soppresse. 
  12. All'art. 28 della legge regionale n. 11/1996, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Il gestore della casa  per  ferie  o  dell'ostello  per  la
gioventu' che fornisce alloggio ad ospiti diversi da quelli  previsti
rispettivamente dagli articoli 2, commi 1 e  2,  e  5,  comma  1,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma di denaro da euro 600 a euro 6.000»; 
    b) dopo il comma 6-bis, come  introdotto  dalla  lettera  a),  e'
inserito il seguente: 
  «6-ter. Il gestore di bed & breakfast - chambre et  petit  dejeuner
che somministri alimenti e bevande che richiedano  manipolazione,  in
violazione di quanto  previsto  dall'art.  16-bis,  comma  2-ter,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma di denaro da euro 2.000 a euro 6.000.». 
  13. Le disposizioni di cui all'art. 18, commi 2-bis e 2-ter,  della
legge regionale n. 11/1996, come introdotte dal comma 7, lettere c) e
d), non si applicano alle case e appartamenti per  vacanze  esistenti
alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  qualora  la
relativa applicazione comporti una riduzione  dei  posti  letto  gia'
autorizzati. 
  14. La lettera e) del comma 2 degli articoli  10,  16  e  19  della
legge regionale n. 11/1996 e' abrogata.