Art. 17 Interventi regionali a sostegno delle attivita' turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attivita' turistico-ricettive e commerciali), e' inserita la seguente: «b-bis) i proprietari di edifici o porzioni di edifici gia' esistenti che intendano modificarne la destinazione ad albergo diffuso;». 2. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2001 e' sostituito dal seguente: «4. Sono, in ogni caso, escluse dalla concessione delle agevolazioni le iniziative relative alle strutture a carattere di multiproprieta' o alle strutture oggetto di frazionamento della proprieta' ai sensi dell'art. 7-bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere).». 3. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2001 e' sostituito dal seguente: «1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato e' di euro 50.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, e' di euro 10 milioni. Qualora le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, siano finalizzate alla realizzazione di un'azienda alberghiera nella forma di albergo diffuso, il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato e' di euro 20.000; in tal caso, il mutuo e' concesso a condizione che gli edifici o le porzioni di edifici siano destinati all'attivita' alberghiera per un periodo di tempo almeno pari alla durata dei vincoli di cui all'art. 23, comma 2.». 4. All'art. 9 della legge regionale n. 19/2001, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c) e d),»; b) al numero 1) della lettera b) del comma 2, le parole: «lettere a) e c);» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), c) e d);»; c) al numero 2) della lettera b) del comma 2, dopo le parole: «o di somministrazione di alimenti e bevande» sono inserite le seguenti: «o nel settore dei servizi»; d) al numero 2-bis) della lettera b) del comma 2, dopo le parole: «o di somministrazione di alimenti e bevande» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o nel settore dei servizi». 5. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2001, le parole: «di cui all'art. 9, comma 2, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), e), f) e g),». 6. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2001, le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 25.000». 7. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 19/2001, le parole: «9, commi 2, lettere c) ed e), e 5, lettera a);» sono sostituite dalle seguenti: «9, comma 2, lettere c) ed e);».