Art. 17 
 
Interventi regionali a sostegno delle attivita' turistico-ricettive e
  commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4  settembre  2001,
  n. 19 
 
  1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale
4 settembre 2001,  n.  19  (Interventi  regionali  a  sostegno  delle
attivita'  turistico-ricettive  e  commerciali),   e'   inserita   la
seguente: 
    «b-bis) i proprietari di  edifici  o  porzioni  di  edifici  gia'
esistenti  che  intendano  modificarne  la  destinazione  ad  albergo
diffuso;». 
  2. Il comma 4 dell'art. 4  della  legge  regionale  n.  19/2001  e'
sostituito dal seguente: 
  «4.  Sono,  in  ogni  caso,   escluse   dalla   concessione   delle
agevolazioni le iniziative relative alle  strutture  a  carattere  di
multiproprieta' o  alle  strutture  oggetto  di  frazionamento  della
proprieta' ai sensi dell'art. 7-bis della legge  regionale  6  luglio
1984,  n.  33  (Disciplina  della   classificazione   delle   aziende
alberghiere).». 
  3. Il comma 1 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  19/2001  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Il limite minimo di spesa ammissibile  per  poter  accedere  ai
mutui a tasso agevolato e' di euro 50.000 e quello massimo, nel corso
di un triennio, per la stessa  struttura,  e'  di  euro  10  milioni.
Qualora le iniziative di cui all'art. 4, comma 1,  siano  finalizzate
alla realizzazione di un'azienda alberghiera nella forma  di  albergo
diffuso, il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere  ai
mutui a tasso agevolato e' di euro 20.000; in tal caso, il  mutuo  e'
concesso a condizione che gli edifici o le porzioni di edifici  siano
destinati all'attivita' alberghiera per un periodo  di  tempo  almeno
pari alla durata dei vincoli di cui all'art. 23, comma 2.». 
  4. All'art. 9 della legge regionale n. 19/2001, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «lettere a), b) e  c),»  sono  sostituite
dalle seguenti: «lettere a), b), c) e d),»; 
  b) al numero 1) della lettera b) del comma 2, le  parole:  «lettere
a) e c);» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), c) e d);»; 
  c) al numero 2) della lettera b) del comma 2, dopo le parole: «o di
somministrazione di alimenti e bevande» sono inserite le seguenti: «o
nel settore dei servizi»; 
  d) al numero 2-bis) della lettera b) del comma 2, dopo  le  parole:
«o di somministrazione di alimenti e bevande» sono aggiunte, in fine,
le seguenti: «o nel settore dei servizi». 
  5. Al comma 1 dell'art. 10 della legge  regionale  n.  19/2001,  le
parole: «di cui all'art. 9, comma 2,  lettera  c),»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'art. 9, comma 2, lettere  c),  e),  f)  e
g),». 
  6. Al comma 1 dell'art. 12 della legge  regionale  n.  19/2001,  le
parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 25.000». 
  7. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 23 della  legge  regionale
n. 19/2001, le parole: «9, commi 2, lettere c) ed e),  e  5,  lettera
a);» sono sostituite dalle seguenti: «9, comma 2, lettere c) ed e);».