Art. 18 Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto. Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), e' soppresso. 2. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2002, e' sostituito dal seguente: «1. Fatta eccezione per le case mobili di cui all'art. 4, comma 2-bis, all'interno dei complessi ricettivi all'aperto possono sostare i soli mezzi autonomi di pernottamento idonei alla circolazione secondo le disposizioni vigenti in materia. I mezzi che non rispondono alle caratteristiche prescritte devono essere rimossi, a cura e spese del proprietario del mezzo, entro quindici giorni dalla data di accertamento della violazione.».