Art. 18 
 
Disciplina dei complessi  ricettivi  all'aperto.  Modificazioni  alla
                legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 
 
  1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 2 della  legge  regionale
24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e
norme in materia  di  turismo  itinerante.  Abrogazione  della  legge
regionale 22 luglio 1980, n. 34), e' soppresso. 
  2. Il comma 1 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.  8/2002,  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Fatta eccezione per le case mobili di  cui  all'art.  4,  comma
2-bis, all'interno dei complessi ricettivi all'aperto possono sostare
i soli mezzi  autonomi  di  pernottamento  idonei  alla  circolazione
secondo  le  disposizioni  vigenti  in  materia.  I  mezzi  che   non
rispondono alle caratteristiche prescritte devono essere  rimossi,  a
cura e spese del proprietario del mezzo, entro quindici giorni  dalla
data di accertamento della violazione.».