Art. 19 
 
Organizzazione del servizio socio-sanitario regionale.  Modificazioni
             alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 
 
  1. All'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 2000,  n.  5  (Norme
per   la   razionalizzazione   dell'organizzazione    del    servizio
socio-sanitario regionale e per il  miglioramento  della  qualita'  e
dell'appropriatezza delle prestazioni  sanitarie,  socio-sanitarie  e
socio-assistenziali  prodotte  ed  erogate   nella   regione),   sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, le parole: «per il  triennio  di  riferimento»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il periodo di riferimento»; 
  b) il comma 3-bis e' abrogato; 
  c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il piano socio-sanitario regionale ha durata almeno  triennale,
con possibilita'  di  aggiornamento  annuale,  ed  e'  approvato  dal
consiglio regionale, con propria  deliberazione,  su  proposta  della
giunta regionale e previo parere del consiglio permanente degli  enti
locali.». 
  2. Al comma 2 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  5/2000,  le
parole:  «ed  il  conseguente  bilancio  preventivo   annuale»   sono
soppresse. 
  3. Al comma 2 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  5/2000,  le
parole:  «sentita  la   commissione   consiliare   competente»   sono
sostituite dalle seguenti:  «previa  illustrazione  alla  commissione
consiliare competente». 
  4. L'art. 32 della legge regionale  n.  5/2000  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 32 (Dipartimento di prevenzione). -  1.  Il  dipartimento  di
prevenzione attua gli  interventi  di  prevenzione  collettiva  e  di
sanita'  pubblica  ed  e'  organizzato   secondo   le   modalita'   e
l'articolazione stabilite dal presente articolo e dall'art.  7-quater
del decreto legislativo n. 502/1992. 
  2. Il dipartimento di  prevenzione  promuove  le  azioni  volte  ad
individuare e a contrastare i fattori di rischio che possono  nuocere
alla salute della popolazione, perseguendo  strategie  di  promozione
della salute, di prevenzione degli stati  morbosi,  di  miglioramento
della qualita' della vita, di tutela della sicurezza alimentare,  del
benessere  e  della  sanita'  animale,  anche   mediante   iniziative
coordinate con l'area ospedaliera, territoriale-distrettuale e con  i
servizi competenti in materia ambientale. 
  3.  Il  dipartimento  di  prevenzione  opera  secondo  principi  di
integrazione,  di   complementarieta'   e   di   interdisciplinarita'
attraverso processi per obiettivi, per lo svolgimento delle attivita'
correlate ai livelli essenziali di assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro di cui alla normativa statale vigente e,
in particolare, delle seguenti: 
  a) sorveglianza epidemiologica,  finalizzata  alla  quantificazione
del  carico  delle  malattie  infettive,  al   riconoscimento   delle
determinanti e dei  rischi  e  alla  valutazione  dell'impatto  degli
interventi di prevenzione; 
  b) profilassi delle malattie infettive  e  parassitarie,  anche  al
fine  di  limitare  l'insorgenza  e  la  diffusione  di  patologie  a
carattere endemico ed epidemico; 
  c) tutela della collettivita' dai rischi sanitari degli ambienti di
vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli  inquinamenti
ambientali; 
  d)  tutela  della  collettivita'   e   dei   singoli   dai   rischi
infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; 
  e) vigilanza  igienico-sanitaria  delle  scuole  e  degli  ambienti
culturali e ricreativi e di quelli destinati all'ospitalita'; 
  f) vigilanza sulle professioni e sulle arti sanitarie; 
  g) sanita' pubblica veterinaria; 
  h) sicurezza alimentare; 
  i) sorveglianza e prevenzione nutrizionale; 
  j) tutela della salute nelle attivita' sportive; 
  k) tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali; 
  l) medicina legale e necroscopia; 
  m)  attivita'  di   prevenzione   rivolte   alla   persona,   quali
vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce. 
  4. Oltre  a  quanto  previsto  dal  comma  3,  il  dipartimento  di
prevenzione svolge funzioni di  controllo  dell'appropriatezza  delle
procedure clinico-assistenziali effettuate dai  servizi  sanitari,  a
tutela degli  utenti  e  del  corretto  utilizzo  delle  risorse  del
servizio sanitario regionale. 
  5. Il direttore del dipartimento di  prevenzione  e'  nominato  dal
direttore  generale  tra  i  direttori  di  struttura  complessa  del
dipartimento, con almeno  cinque  anni  di  anzianita'  di  funzione,
sentito il comitato di dipartimento di cui al comma 6. 
  6. Il direttore del dipartimento di prevenzione e' coadiuvato da un
comitato di dipartimento, la cui composizione e le cui  modalita'  di
funzionamento  sono  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
generale. 
  7. L'attivita' distrettuale  del  dipartimento  di  prevenzione  e'
programmata    e    concordata    con    il    direttore    dell'area
territoriale-distrettuale e con i direttori di distretto. 
  8. Il dipartimento di prevenzione puo' avvalersi delle  prestazioni
e della collaborazione tecnico-scientifica dell'Agenzia regionale per
la  protezione   dell'ambiente   (ARPA)   della   Valle   d'Aosta   e
dell'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e
collabora con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL), al fine di rafforzare  la  conoscenza  e  il  controllo  dei
rischi e delle patologie nei luoghi di lavoro.». 
  5. Dopo l'art. 34 della legge regionale n. 5/2000, e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 34-bis (Autorita' competente per la sicurezza alimentare).  -
1. Le funzioni di Autorita' competente  regionale  per  la  sicurezza
alimentare di cui al decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  193
(Attuazione della  direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in
materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti
comunitari nel medesimo  settore),  sono  attribuite  alla  struttura
regionale competente in materia di sanita' pubblica. In tale  ambito,
la  struttura   regionale   svolge   attivita'   di   audit   interno
sull'autorita' competente locale  di  cui  al  comma  2,  volta  alla
verifica della corrispondenza delle attivita' di controllo  ufficiale
agli standard previsti dalla  normativa  vigente.  Restano  ferme  le
attribuzioni del presidente della regione per l'adozione di ordinanze
contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti
il territorio di piu' comuni. 
  2. Le funzioni di Autorita'  competente  locale  per  la  sicurezza
alimentare sono attribuite alle strutture competenti  in  materia  di
sicurezza alimentare e sanita' pubblica veterinaria del  dipartimento
di prevenzione di cui all'art. 32. Restano ferme le attribuzioni  del
sindaco per l'adozione, in base alla normativa vigente in materia  di
igiene,  sanita'  e  polizia   veterinaria,   di   provvedimenti   di
autorizzazione e concessione e di ordinanze contingibili e urgenti in
materia di polizia veterinaria interessanti il territorio del  comune
di  competenza.   Il   sindaco,   per   l'esercizio   delle   proprie
attribuzioni, si avvale del dipartimento di prevenzione.». 
  6. All'art. 41 della legge regionale n. 5/2000, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' abrogato; 
  b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis. L'opzione per il  rapporto  di  lavoro  non  esclusivo  non
preclude il mantenimento o il conferimento dell'incarico di direzione
di struttura semplice o complessa. Ai fini  della  valutazione  della
performance dei dirigenti  medici  che  non  abbiano  optato  per  il
rapporto di lavoro esclusivo, l'azienda USL adotta  idonei  strumenti
di monitoraggio atti a misurarne l'impegno e la  produttivita'  e  ad
assicurarne   l'equivalenza   a   quelli   derivanti   dall'esercizio
dell'opzione per il rapporto esclusivo, garantendo in ogni  caso  che
l'esercizio  dell'attivita'  libero-professionale  non  generi  oneri
aggiuntivi a carico del servizio  sanitario  regionale  a  titolo  di
mobilita' passiva. Il  conferimento  dell'incarico  di  direttore  di
dipartimento  e'  subordinato  all'esercizio  dell'opzione   per   il
rapporto di lavoro esclusivo.»; 
    c) dopo il comma 4-bis, come  introdotto  dalla  lettera  b),  e'
inserito il seguente: 
  «4-ter. L'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo per la durata
complessiva dell'incarico costituisce criterio preferenziale ai  fini
della nomina, a parita' di punteggio, all'esito della  selezione  per
il conferimento dell'incarico di direzione di  struttura  semplice  o
complessa.». 
  7. L'opzione per  il  rapporto  di  lavoro  non  esclusivo  di  cui
all'art. 41, comma  4-bis  della  legge  regionale  n.  5/2000,  come
introdotto dal comma 6, lettera b), puo' essere esercitata anche  dai
dirigenti medici che, alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, siano gia' incaricati della direzione di struttura semplice  o
complessa. 
  8. L'art. 44 della legge regionale  n.  5/2000  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 44 (Modalita' di esercizio del controllo regionale sugli atti
dell'azienda  USL).  -  1.  La   giunta   regionale,   nell'esercizio
dell'attivita'    di    vigilanza    diretta    alla     salvaguardia
dell'efficienza, dell'efficacia e  dell'economicita'  della  gestione
dell'azienda  USL,  esercita  il  controllo  di  conformita'   e   di
congruita', rispetto alla programmazione  sanitaria  regionale,  alle
direttive regionali e statali vincolanti e  alle  risorse  assegnate,
sui seguenti atti: 
  a) bilancio preventivo economico annuale; 
  b) bilancio di esercizio; 
  c) atto aziendale; 
  d) piano attuativo locale. 
  2. Il bilancio  preventivo  economico  annuale  e  il  bilancio  di
esercizio sono adottati dall'azienda USL, rispettivamente,  entro  il
15 novembre dell'anno precedente ed  entro  il  30  aprile  dell'anno
successivo a quello di riferimento. 
  3. Gli atti da sottoporre al controllo sono trasmessi  dall'azienda
USL alla struttura regionale competente in materia di sanita', salute
e politiche sociali entro dieci giorni dalla data di adozione.  Entro
i successivi quarantacinque  giorni,  la  giunta  regionale  delibera
sulla conformita' e sulla congruita' degli atti. Tale ultimo  termine
puo' essere  sospeso,  per  una  sola  volta,  per  la  richiesta  di
chiarimenti o elementi integrativi, che l'azienda  USL  deve  fornire
entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte
della struttura regionale competente. 
  4. L'esecutivita' degli atti di  cui  al  comma  1  e'  subordinata
all'esito positivo del controllo da parte della giunta regionale.». 
  9. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
  a) il titolo II della legge  regionale  4  settembre  1995,  n.  41
(Istituzione dell'Agenzia regionale per la  protezione  dell'ambiente
(ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unita'  sanitaria  locale  della
Valle  d'Aosta,  del  Dipartimento  di  prevenzione   e   dell'Unita'
operativa di microbiologia); 
  b) l'art. 46 della legge regionale n. 5/2000; 
  c) i commi 6 e 7 dell'art. 10 della  legge  regionale  4  settembre
2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per  il
triennio 2002/2004); 
  d) l'art. 43 della legge regionale 11 dicembre 2002, n.  25  (Legge
finanziaria per gli anni 2003/2005); 
  e) i commi 6 e 7 dell'art. 22  della  legge  regionale  20  gennaio
2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione  del  sistema  normativo
regionale.  Modificazioni  e  abrogazioni  di  leggi  e  disposizioni
regionali); 
  f) i capi II, V e VII della legge regionale 7 dicembre 2009, n.  46
(Nuova disciplina dell'assetto contabile, gestionale e  di  controllo
dell'Azienda regionale sanitaria USL  della  Valle  d'Aosta  (Azienda
USL). Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19).