Art. 19 Organizzazione del servizio socio-sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 1. All'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «per il triennio di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo di riferimento»; b) il comma 3-bis e' abrogato; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il piano socio-sanitario regionale ha durata almeno triennale, con possibilita' di aggiornamento annuale, ed e' approvato dal consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della giunta regionale e previo parere del consiglio permanente degli enti locali.». 2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2000, le parole: «ed il conseguente bilancio preventivo annuale» sono soppresse. 3. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 5/2000, le parole: «sentita la commissione consiliare competente» sono sostituite dalle seguenti: «previa illustrazione alla commissione consiliare competente». 4. L'art. 32 della legge regionale n. 5/2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 32 (Dipartimento di prevenzione). - 1. Il dipartimento di prevenzione attua gli interventi di prevenzione collettiva e di sanita' pubblica ed e' organizzato secondo le modalita' e l'articolazione stabilite dal presente articolo e dall'art. 7-quater del decreto legislativo n. 502/1992. 2. Il dipartimento di prevenzione promuove le azioni volte ad individuare e a contrastare i fattori di rischio che possono nuocere alla salute della popolazione, perseguendo strategie di promozione della salute, di prevenzione degli stati morbosi, di miglioramento della qualita' della vita, di tutela della sicurezza alimentare, del benessere e della sanita' animale, anche mediante iniziative coordinate con l'area ospedaliera, territoriale-distrettuale e con i servizi competenti in materia ambientale. 3. Il dipartimento di prevenzione opera secondo principi di integrazione, di complementarieta' e di interdisciplinarita' attraverso processi per obiettivi, per lo svolgimento delle attivita' correlate ai livelli essenziali di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, delle seguenti: a) sorveglianza epidemiologica, finalizzata alla quantificazione del carico delle malattie infettive, al riconoscimento delle determinanti e dei rischi e alla valutazione dell'impatto degli interventi di prevenzione; b) profilassi delle malattie infettive e parassitarie, anche al fine di limitare l'insorgenza e la diffusione di patologie a carattere endemico ed epidemico; c) tutela della collettivita' dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali; d) tutela della collettivita' e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; e) vigilanza igienico-sanitaria delle scuole e degli ambienti culturali e ricreativi e di quelli destinati all'ospitalita'; f) vigilanza sulle professioni e sulle arti sanitarie; g) sanita' pubblica veterinaria; h) sicurezza alimentare; i) sorveglianza e prevenzione nutrizionale; j) tutela della salute nelle attivita' sportive; k) tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali; l) medicina legale e necroscopia; m) attivita' di prevenzione rivolte alla persona, quali vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce. 4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, il dipartimento di prevenzione svolge funzioni di controllo dell'appropriatezza delle procedure clinico-assistenziali effettuate dai servizi sanitari, a tutela degli utenti e del corretto utilizzo delle risorse del servizio sanitario regionale. 5. Il direttore del dipartimento di prevenzione e' nominato dal direttore generale tra i direttori di struttura complessa del dipartimento, con almeno cinque anni di anzianita' di funzione, sentito il comitato di dipartimento di cui al comma 6. 6. Il direttore del dipartimento di prevenzione e' coadiuvato da un comitato di dipartimento, la cui composizione e le cui modalita' di funzionamento sono stabilite con provvedimento del direttore generale. 7. L'attivita' distrettuale del dipartimento di prevenzione e' programmata e concordata con il direttore dell'area territoriale-distrettuale e con i direttori di distretto. 8. Il dipartimento di prevenzione puo' avvalersi delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Valle d'Aosta e dell'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e collabora con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), al fine di rafforzare la conoscenza e il controllo dei rischi e delle patologie nei luoghi di lavoro.». 5. Dopo l'art. 34 della legge regionale n. 5/2000, e' inserito il seguente: «Art. 34-bis (Autorita' competente per la sicurezza alimentare). - 1. Le funzioni di Autorita' competente regionale per la sicurezza alimentare di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), sono attribuite alla struttura regionale competente in materia di sanita' pubblica. In tale ambito, la struttura regionale svolge attivita' di audit interno sull'autorita' competente locale di cui al comma 2, volta alla verifica della corrispondenza delle attivita' di controllo ufficiale agli standard previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le attribuzioni del presidente della regione per l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio di piu' comuni. 2. Le funzioni di Autorita' competente locale per la sicurezza alimentare sono attribuite alle strutture competenti in materia di sicurezza alimentare e sanita' pubblica veterinaria del dipartimento di prevenzione di cui all'art. 32. Restano ferme le attribuzioni del sindaco per l'adozione, in base alla normativa vigente in materia di igiene, sanita' e polizia veterinaria, di provvedimenti di autorizzazione e concessione e di ordinanze contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio del comune di competenza. Il sindaco, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale del dipartimento di prevenzione.». 6. All'art. 41 della legge regionale n. 5/2000, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato; b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. L'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento dell'incarico di direzione di struttura semplice o complessa. Ai fini della valutazione della performance dei dirigenti medici che non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo, l'azienda USL adotta idonei strumenti di monitoraggio atti a misurarne l'impegno e la produttivita' e ad assicurarne l'equivalenza a quelli derivanti dall'esercizio dell'opzione per il rapporto esclusivo, garantendo in ogni caso che l'esercizio dell'attivita' libero-professionale non generi oneri aggiuntivi a carico del servizio sanitario regionale a titolo di mobilita' passiva. Il conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento e' subordinato all'esercizio dell'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo.»; c) dopo il comma 4-bis, come introdotto dalla lettera b), e' inserito il seguente: «4-ter. L'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo per la durata complessiva dell'incarico costituisce criterio preferenziale ai fini della nomina, a parita' di punteggio, all'esito della selezione per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura semplice o complessa.». 7. L'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo di cui all'art. 41, comma 4-bis della legge regionale n. 5/2000, come introdotto dal comma 6, lettera b), puo' essere esercitata anche dai dirigenti medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano gia' incaricati della direzione di struttura semplice o complessa. 8. L'art. 44 della legge regionale n. 5/2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 44 (Modalita' di esercizio del controllo regionale sugli atti dell'azienda USL). - 1. La giunta regionale, nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza diretta alla salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicita' della gestione dell'azienda USL, esercita il controllo di conformita' e di congruita', rispetto alla programmazione sanitaria regionale, alle direttive regionali e statali vincolanti e alle risorse assegnate, sui seguenti atti: a) bilancio preventivo economico annuale; b) bilancio di esercizio; c) atto aziendale; d) piano attuativo locale. 2. Il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio sono adottati dall'azienda USL, rispettivamente, entro il 15 novembre dell'anno precedente ed entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. 3. Gli atti da sottoporre al controllo sono trasmessi dall'azienda USL alla struttura regionale competente in materia di sanita', salute e politiche sociali entro dieci giorni dalla data di adozione. Entro i successivi quarantacinque giorni, la giunta regionale delibera sulla conformita' e sulla congruita' degli atti. Tale ultimo termine puo' essere sospeso, per una sola volta, per la richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, che l'azienda USL deve fornire entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della struttura regionale competente. 4. L'esecutivita' degli atti di cui al comma 1 e' subordinata all'esito positivo del controllo da parte della giunta regionale.». 9. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il titolo II della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unita' operativa di microbiologia); b) l'art. 46 della legge regionale n. 5/2000; c) i commi 6 e 7 dell'art. 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004); d) l'art. 43 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005); e) i commi 6 e 7 dell'art. 22 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali); f) i capi II, V e VII della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46 (Nuova disciplina dell'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19).