Art. 2 Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 1. Il comma 2-bis dell'art. 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e' abrogato. 2. Al primo periodo del comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego, procedure selettive riservate o procedure selettive con riserva di posti». 3. Il comma 3 dell'art. 42 della legge regionale n. 22/2010 e' sostituito dal seguente: «3. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, e' inoltre consentita per la realizzazione di progetti in materia di politiche del lavoro e della formazione professionale, di servizi per l'impiego, di promozione dello sviluppo economico, di politiche sociali, di organizzazione di servizi alle imprese e di programmazione afferente alle politiche di coesione e di sviluppo rurale europee, statali e regionali; in tali casi, il personale e' assunto mediante procedure selettive pubbliche e la durata massima del rapporto di lavoro, il cui finanziamento e' a valere sugli stanziamenti previsti per i programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e dal Fondo per le aree sottoutilizzate e sugli stanziamenti per i progetti cofinanziati a valere sui fondi Unioncamere e del Ministero dello sviluppo economico destinati alle camere di commercio o con l'aumento del diritto annuale ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e' di tre anni.». 4. Dopo il capo III-bis del titolo IV della legge regionale n. 22/2010, e' inserito il seguente: «Capo III-ter (Disposizioni in materia di lavoro agile) - Art. 73-septies (Finalita' e oggetto). - 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, promuovono le attivita' di lavoro agile e ne diffondono la conoscenza tra i loro dipendenti. 2. Con la promozione del lavoro agile gli enti di cui all'art. 1, comma 1, perseguono l'obiettivo di incrementare la competitivita' e la produttivita', agevolando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Art. 73-octies (Definizione). - 1. Per lavoro agile si intende l'esecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. La prestazione lavorativa e' eseguita sia all'interno dei locali dell'ente sia all'esterno senza postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Art. 73-novies (Attuazione del lavoro agile). - 1. Il contratto individuale di lavoro determina le condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa e il potere direttivo del datore di lavoro, disciplinando in particolare: a) gli obiettivi e la valutazione dei risultati; b) gli strumenti utilizzati dal lavoratore; c) i tempi di riposo del lavoratore; d) le eventuali misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. 2. Il contratto puo' essere stipulato a termine o a tempo indeterminato, con facolta' di recesso, da parte del lavoratore o del datore di lavoro, in presenza di un giustificato motivo, con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Art. 73-decies (Definizione del contingente di posti di lavoro agile). - 1. Ai sensi dell'art. 40, comma 2, ogni ente individua, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane, il numero massimo di progetti di lavoro agile attivabili. Art. 73-undecies (Disciplina del lavoro agile). - 1. Il contratto collettivo regionale di lavoro adegua la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro alle specifiche modalita' di svolgimento del lavoro agile, garantendo al lavoratore un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'ente. 2. Il contratto collettivo regionale di lavoro e il contratto individuale di lavoro agile disciplinano l'esercizio del potere di controllo da parte del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'ente, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). 3. Il lavoratore riceve adeguata formazione circa le modalita' di esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali dell'ente, anche con riguardo alle disposizioni relative alla riservatezza dei dati e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.».