Art. 2 
 
Disposizioni in materia di personale  regionale.  Modificazioni  alla
                legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 
 
  1. Il comma 2-bis dell'art. 11  della  legge  regionale  23  luglio
2010,     n.     22     (Nuova     disciplina     dell'organizzazione
dell'amministrazione regionale e degli enti del comparto unico  della
Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995,  n.
45, e di altre leggi in materia di personale), e' abrogato. 
  2. Al primo periodo del comma 2 dell'art. 41 della legge  regionale
n. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  mediante
avviamento degli  iscritti  alle  liste  dei  centri  per  l'impiego,
procedure selettive riservate o procedure selettive  con  riserva  di
posti». 
  3. Il comma 3 dell'art. 42 della  legge  regionale  n.  22/2010  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. La costituzione di rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,
pieno o parziale, e'  inoltre  consentita  per  la  realizzazione  di
progetti in materia  di  politiche  del  lavoro  e  della  formazione
professionale, di servizi per l'impiego, di promozione dello sviluppo
economico, di politiche sociali, di organizzazione  di  servizi  alle
imprese e di programmazione afferente alle politiche di coesione e di
sviluppo rurale europee,  statali  e  regionali;  in  tali  casi,  il
personale e' assunto mediante  procedure  selettive  pubbliche  e  la
durata massima del rapporto di lavoro,  il  cui  finanziamento  e'  a
valere sugli stanziamenti previsti per i programmi  cofinanziati  dal
Fondo sociale europeo, dal Fondo europeo di sviluppo  regionale,  dal
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e dal Fondo per le aree
sottoutilizzate e sugli stanziamenti per i  progetti  cofinanziati  a
valere sui fondi Unioncamere e del Ministero dello sviluppo economico
destinati alle camere  di  commercio  o  con  l'aumento  del  diritto
annuale ai sensi dell'art. 18, comma  10,  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580 (Riordinamento delle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura), e' di tre anni.». 
  4. Dopo il capo III-bis del titolo  IV  della  legge  regionale  n.
22/2010, e' inserito il seguente: 
  «Capo III-ter (Disposizioni in materia  di  lavoro  agile)  -  Art.
73-septies (Finalita' e oggetto). - 1. Gli enti di  cui  all'art.  1,
comma 1, promuovono le attivita' di lavoro agile e ne  diffondono  la
conoscenza tra i loro dipendenti. 
  2. Con la promozione del lavoro agile gli enti di cui  all'art.  1,
comma 1, perseguono l'obiettivo di incrementare la  competitivita'  e
la produttivita', agevolando la conciliazione dei tempi di vita e  di
lavoro. 
  Art. 73-octies (Definizione). - 1.  Per  lavoro  agile  si  intende
l'esecuzione della prestazione lavorativa  da  parte  del  dipendente
senza precisi vincoli  di  orario  o  di  luogo  di  lavoro,  con  il
possibile  utilizzo  di  strumenti  tecnologici  per  lo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa. La prestazione lavorativa e' eseguita  sia
all'interno dei locali dell'ente  sia  all'esterno  senza  postazione
fissa, entro i soli limiti di durata massima  dell'orario  di  lavoro
giornaliero  e   settimanale,   derivanti   dalla   legge   e   dalla
contrattazione collettiva. 
  Art. 73-novies (Attuazione del lavoro agile).  -  1.  Il  contratto
individuale di lavoro determina le condizioni  di  svolgimento  della
prestazione lavorativa e il potere direttivo del  datore  di  lavoro,
disciplinando in particolare: 
  a) gli obiettivi e la valutazione dei risultati; 
  b) gli strumenti utilizzati dal lavoratore; 
  c) i tempi di riposo del lavoratore; 
  d) le eventuali misure  tecniche  e  organizzative  necessarie  per
assicurare la  disconnessione  del  lavoratore  dalle  strumentazioni
tecnologiche di lavoro. 
  2.  Il  contratto  puo'  essere  stipulato  a  termine  o  a  tempo
indeterminato, con facolta' di recesso, da parte del lavoratore o del
datore di lavoro, in presenza  di  un  giustificato  motivo,  con  un
preavviso non inferiore a trenta giorni. 
  Art. 73-decies (Definizione del  contingente  di  posti  di  lavoro
agile). - 1. Ai sensi dell'art. 40, comma  2,  ogni  ente  individua,
nell'ambito  della  programmazione  triennale  del  fabbisogno  delle
risorse  umane,  il  numero  massimo  di  progetti  di  lavoro  agile
attivabili. 
  Art. 73-undecies (Disciplina del lavoro agile). - 1.  Il  contratto
collettivo regionale di  lavoro  adegua  la  disciplina  economica  e
normativa  del  rapporto  di  lavoro  alle  specifiche  modalita'  di
svolgimento del lavoro agile, garantendo al lavoratore un trattamento
economico  e  normativo  non  inferiore  a  quello   complessivamente
applicato nei confronti  dei  lavoratori  che  svolgono  le  medesime
mansioni esclusivamente all'interno dell'ente. 
  2. Il contratto collettivo  regionale  di  lavoro  e  il  contratto
individuale di lavoro agile disciplinano l'esercizio  del  potere  di
controllo da parte del datore di lavoro sulla  prestazione  resa  dal
lavoratore all'esterno dei locali dell'ente, nel rispetto  di  quanto
disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme  sulla
tutela della liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori,  della  liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento). 
  3. Il lavoratore riceve adeguata formazione circa le  modalita'  di
esecuzione  della  prestazione  lavorativa  all'esterno  dei   locali
dell'ente,  anche  con  riguardo  alle  disposizioni  relative   alla
riservatezza dei dati e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.».