Art. 20 
 
Disposizioni  in  materia  di  servizi   per   la   prima   infanzia.
  Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2006,  n.
11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi  per
la prima infanzia. Abrogazione  delle  leggi  regionali  15  dicembre
1984, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4), e' sostituito dal seguente: 
  «2. Fanno parte del sistema dei servizi per la prima infanzia: 
  a) i nidi d'infanzia; 
  b) i nidi aziendali o interaziendali; 
  c) i servizi integrativi per la prima infanzia, cosi' articolati: 
  1) gli spazi gioco; 
  2) i centri per bambini e famiglie; 
  3) i servizi educativi in contesto domiciliare; 
  4) altri servizi.». 
  2. All'art. 2 della legge regionale n. 11/2006, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) alla rubrica, le parole: «e dei comuni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e delle Unites des Communes valdôtaines»; 
  b) al comma 1, le parole:  «attraverso  le  comunita'  montane,  ad
eccezione del Comune di Aosta» sono soppresse; 
  c) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: «il piano di azione
annuale» sono inserite le seguenti: «o pluriennale». 
  3. All'art. 4 della legge regionale n. 11/2006, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Nidi d'infanzia»; 
  b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il nido d'infanzia e' un servizio rivolto ai  bambini  in  eta'
compresa tra i sei mesi e i tre  anni  che  si  caratterizza  per  la
continuita' della frequenza.»; 
    c) al comma 2, le parole: «dell'asilo nido» sono sostituite dalle
seguenti: «del nido d'infanzia». 
  4. All'art. 5 della legge regionale n. 11/2006, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Spazi gioco»; 
  b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Lo spazio gioco e' un  servizio  rivolto  ai  bambini  in  eta'
compresa tra i sei mesi e i tre anni che offre la possibilita'  della
frequenza diversificata nell'arco dell'intero orario  giornaliero  di
apertura della struttura, anche  attraverso  l'utilizzo  di  appositi
spazi situati all'interno dei nidi d'infanzia.»; 
    c) al  comma  2,  le  parole:  «della  garderie  d'enfance»  sono
sostituite dalle seguenti: «dello spazio gioco». 
  5. All'art. 6 della legge regionale n. 11/2006, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Nidi  aziendali  o
interaziendali»; 
  b) ai commi 1  e  2,  le  parole:  «L'asilo  nido  aziendale»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il nido aziendale o interaziendale». 
  6. All'art. 11 della legge regionale n. 11/2006, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Servizi  educativi  in
contesto domiciliare»; 
  b) al comma 1, le parole: «Il servizio  di  tata  familiare,»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Il  servizio  educativo  in   contesto
domiciliare, di seguito denominato tata familiare,»; 
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  La  professione  di  tata  familiare  puo'  essere  esercitata
individualmente o in forma associata, anche mediante la  costituzione
di societa' o la partecipazione ad associazioni. L'attivita' di  tata
familiare e', tuttavia, sempre esercitata dai soggetti  iscritti  nel
registro regionale di cui al comma 1; essa e'  regolata  da  apposito
contratto e puo' essere svolta: 
  a) presso il  domicilio  della  tata  ovvero  presso  altra  unita'
immobiliare di civile  abitazione  nella  disponibilita'  della  tata
stessa, della societa' o dell'associazione cui la tata appartiene; 
  b)  presso  il  domicilio  delle  famiglie  che  usufruiscono   del
servizio.».