Art. 21 
 
Altre  disposizioni  in  materia  di  sanita'  e  politiche  sociali.
                  Modificazioni di leggi regionali 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21  dicembre  1990,
n.  80  (Interventi  finanziari   per   opere   pubbliche   destinate
all'assistenza delle persone anziane,  inabili  e  handicappate),  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. L'intervento della regione si attua mediante la concessione  di
contributi in conto capitale agli enti locali  per  l'acquisto  e  la
fornitura di arredi e attrezzature, la progettazione, la manutenzione
straordinaria, la ristrutturazione, l'ampliamento e la costruzione di
stabili, compresa l'acquisizione di  aree,  destinati  all'assistenza
delle persone di cui al comma 1, nonche' per la sostituzione di parti
essenziali di impianti e di attrezzature.». 
  2. Il comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale 27 agosto 1994,
n. 59 (Acquisto dall'Ordine mauriziano di Torino  dell'immobile  sede
del  presidio  ospedaliero  regionale,  in  Comune  di   Aosta),   e'
sostituito dal seguente: 
  «1-bis. All'affidamento della gestione della  farmacia  di  cui  al
comma 1 provvede la struttura  regionale  competente  in  materia  di
patrimonio, nel rispetto della normativa statale vigente.». 
  3. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 15 giugno 2015,  n.
14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto  e  trattamento
della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.  Modificazioni  alla
legge regionale 29  marzo  2010,  n.  11  -  Politiche  e  iniziative
regionali per la promozione della legalita' e della sicurezza),  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, attraverso l'erogazione  di
contributi  nella  misura  massima  dell'80  per  cento  della  spesa
ammissibile, in deroga a quanto previsto dal medesimo art.  3,  comma
2, della legge regionale n. 11/2010».