Art. 21 Altre disposizioni in materia di sanita' e politiche sociali. Modificazioni di leggi regionali 1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate), e' sostituito dal seguente: «2. L'intervento della regione si attua mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per l'acquisto e la fornitura di arredi e attrezzature, la progettazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l'ampliamento e la costruzione di stabili, compresa l'acquisizione di aree, destinati all'assistenza delle persone di cui al comma 1, nonche' per la sostituzione di parti essenziali di impianti e di attrezzature.». 2. Il comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 59 (Acquisto dall'Ordine mauriziano di Torino dell'immobile sede del presidio ospedaliero regionale, in Comune di Aosta), e' sostituito dal seguente: «1-bis. All'affidamento della gestione della farmacia di cui al comma 1 provvede la struttura regionale competente in materia di patrimonio, nel rispetto della normativa statale vigente.». 3. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 - Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalita' e della sicurezza), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, attraverso l'erogazione di contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, in deroga a quanto previsto dal medesimo art. 3, comma 2, della legge regionale n. 11/2010».