Art. 23 
 
Disposizioni in materia  di  agriturismo.  Modificazioni  alla  legge
                  regionale 4 dicembre 2006, n. 29 
 
  1. Al numero 1) della lettera b) del  comma  1  dell'art.  2  della
legge  regionale  4  dicembre   2006,   n.   29   (Nuova   disciplina
dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24  luglio  1995,
n. 27, e del regolamento  regionale  14  aprile  1998,  n.  1),  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le parole: «anche associate a cooperative
agricole di trasformazione e vendita di prodotti,» sono  inserite  le
seguenti: «o da aziende che producono vivande o bevande  con  materie
prime regionali»; 
  b) al terzo periodo, dopo le  parole:  «percentuale  generale»,  e'
inserita la seguente: «l'acqua e». 
  2. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale  n.  29/2006,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
con i limiti di cui alla lettera d)»; 
  b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) ventiquattro posti  letto,  per  la  locazione  di  camere  con
prestazione  del  servizio  di  prima  colazione,  mezza  pensione  o
pensione  completa,  con  possibilita'  di  svolgere   congiuntamente
l'attivita' di ristorazione  mediante  somministrazione  di  pasti  e
merende nel limite di trenta  coperti  giornalieri,  compresi  quelli
degli ospiti delle camere;»; 
  c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
con  la  possibilita'  di  svolgere,  congiuntamente  alla   predetta
attivita', anche l'attivita' di ristorazione, con  i  limiti  di  cui
alla lettera d)». 
  3. Al comma 1 dell'art. 5 della  legge  regionale  n.  29/2006,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale richiesta  deve  essere
presentata entro cinque  anni  dall'iscrizione  nell'elenco;  decorso
inutilmente tale termine, l'iscrizione si intende cancellata.». 
  4. Al comma 3 dell'art. 8 della  legge  regionale  n.  29/2006,  le
parole: «con provvedimento del dirigente della struttura  competente»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal  dirigente  della  struttura
competente.». 
  5. All'art. 11 della legge regionale n. 29/2006, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, dopo le parole: «per un  periodo»,  e'  aggiunta  la
seguente: «consecutivo»; 
  b) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera a),  e'  aggiunto
il seguente: 
  «2-bis. In caso di chiusura temporanea dell'attivita', i vincoli di
cui all'art. 19 sono prorogati per egual periodo.». 
  6. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n.  29/2006,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera g), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
«nella linea di monticazione di cui l'alpeggio fa parte»; 
  b) alla lettera h), le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre»; 
  c) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente: 
  «i-bis) garantire un uso  della  struttura  agrituristica  pari  ad
almeno 400 passaggi nel caso di apertura annuale e 200  passaggi  nel
caso di apertura stagionale.». 
  7. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 della  legge  regionale
n. 29/2006, le parole: «lettere  d)  ed  e)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettera d)». 
  8. All'art. 17 della legge regionale n. 29/2006, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «di durata quindicennale» sono sostituite
dalle seguenti: «di durata ventennale»; 
  b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
  «1-ter. Il tasso di interesse relativo ai mutui di cui al  comma  1
e' fisso per tutta la  durata  dei  medesimi  ed  e'  pari  al  tasso
stabilito con deliberazione della giunta regionale.». 
  9. Al comma 3 dell'art. 18 della legge  regionale  n.  29/2006,  le
parole: «con deliberazione della giunta  regionale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «con  provvedimento  del  dirigente  della  struttura
competente». 
  10. All'art. 20 della legge regionale n. 29/2006, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) dopo la lettera d) del comma 1, e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) non avvii l'attivita'  agrituristica  entro  tre  anni  dal
saldo delle agevolazioni.»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La revoca e' disposta con  provvedimento  del  dirigente  della
struttura  competente  e  comporta  l'obbligo  di  restituire,  entro
sessanta giorni dalla relativa comunicazione,  il  capitale  residuo,
maggiorato di una penale pari,  al  massimo,  al  10  per  cento  del
medesimo  importo.  La  determinazione   di   tale   percentuale   e'
effettuata, con riferimento alle singole tipologie di violazione, con
deliberazione della giunta  regionale,  tenuto  conto  della  durata,
della gravita' e dell'entita' della violazione.». 
  11. L'art. 22 della legge regionale n. 29/2006  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 22 (Divieto di cumulo).  -  1.  Le  agevolazioni  di  cui  al
presente capo non  sono  cumulabili  con  altri  interventi  pubblici
concessi per le medesime iniziative. 
  2. Decorsi i termini di cui all'art.  19,  comma  1,  i  fabbricati
agrituristici  possono   essere   oggetto   di   nuova   agevolazione
esclusivamente per la loro riqualificazione e ammodernamento.». 
  12. Al comma 3-bis dell'art. 30 della legge regionale  n.  29/2006,
dopo le parole: «Alla terza  violazione  accertata  definitivamente»,
sono inserite le seguenti: «, nell'arco di cinque anni consecutivi,». 
  13. Le disposizioni di cui al comma 8, lettera a), si applicano  ai
mutui concessi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge  regionale
n. 29/2006 successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge.