Art. 23 Disposizioni in materia di agriturismo. Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 1. Al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «anche associate a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti,» sono inserite le seguenti: «o da aziende che producono vivande o bevande con materie prime regionali»; b) al terzo periodo, dopo le parole: «percentuale generale», e' inserita la seguente: «l'acqua e». 2. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con i limiti di cui alla lettera d)»; b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, con possibilita' di svolgere congiuntamente l'attivita' di ristorazione mediante somministrazione di pasti e merende nel limite di trenta coperti giornalieri, compresi quelli degli ospiti delle camere;»; c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con la possibilita' di svolgere, congiuntamente alla predetta attivita', anche l'attivita' di ristorazione, con i limiti di cui alla lettera d)». 3. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2006, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale richiesta deve essere presentata entro cinque anni dall'iscrizione nell'elenco; decorso inutilmente tale termine, l'iscrizione si intende cancellata.». 4. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 29/2006, le parole: «con provvedimento del dirigente della struttura competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente della struttura competente.». 5. All'art. 11 della legge regionale n. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «per un periodo», e' aggiunta la seguente: «consecutivo»; b) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera a), e' aggiunto il seguente: «2-bis. In caso di chiusura temporanea dell'attivita', i vincoli di cui all'art. 19 sono prorogati per egual periodo.». 6. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nella linea di monticazione di cui l'alpeggio fa parte»; b) alla lettera h), le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»; c) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente: «i-bis) garantire un uso della struttura agrituristica pari ad almeno 400 passaggi nel caso di apertura annuale e 200 passaggi nel caso di apertura stagionale.». 7. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 29/2006, le parole: «lettere d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)». 8. All'art. 17 della legge regionale n. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «di durata quindicennale» sono sostituite dalle seguenti: «di durata ventennale»; b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. Il tasso di interesse relativo ai mutui di cui al comma 1 e' fisso per tutta la durata dei medesimi ed e' pari al tasso stabilito con deliberazione della giunta regionale.». 9. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 29/2006, le parole: «con deliberazione della giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del dirigente della struttura competente». 10. All'art. 20 della legge regionale n. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera d) del comma 1, e' aggiunta la seguente: «d-bis) non avvii l'attivita' agrituristica entro tre anni dal saldo delle agevolazioni.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La revoca e' disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente e comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, il capitale residuo, maggiorato di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo importo. La determinazione di tale percentuale e' effettuata, con riferimento alle singole tipologie di violazione, con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto della durata, della gravita' e dell'entita' della violazione.». 11. L'art. 22 della legge regionale n. 29/2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Divieto di cumulo). - 1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative. 2. Decorsi i termini di cui all'art. 19, comma 1, i fabbricati agrituristici possono essere oggetto di nuova agevolazione esclusivamente per la loro riqualificazione e ammodernamento.». 12. Al comma 3-bis dell'art. 30 della legge regionale n. 29/2006, dopo le parole: «Alla terza violazione accertata definitivamente», sono inserite le seguenti: «, nell'arco di cinque anni consecutivi,». 13. Le disposizioni di cui al comma 8, lettera a), si applicano ai mutui concessi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 29/2006 successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.